Notificazione della sentenza tributaria alla parte e consegna a mani proprie: vale il termine breve (Cass. civ. Sez. 5 n. 18352 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata a mani proprie presso la sede della parte è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 51, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso un procuratore del libero foro. La disciplina del rito tributario prevale su quella del codice di procedura civile, in quanto l’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie. La specialità del rito esclude l’applicabilità sussidiaria degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. in materia di notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e riassunto dall’Agenzia. Il giudice territoriale aveva ritenuto intempestivo il gravame, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata direttamente alla società concessionaria, in data 22 novembre 2016, e l’appello era stato proposto solo nel maggio 2017, oltre il termine di sessanta giorni. La CTR aveva inoltre dichiarato inammissibile l’appello incidentale del contribuente.
La Motivazione della Corte
La censura dell’Agenzia si fonda sull’assunto che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve debba essere effettuata al difensore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. La Corte disattende tale ricostruzione, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 14916 del 2016, dell’autentica specialità del rito tributario: le norme del d.lgs. n. 546/1992 prevalgono su quelle del codice di procedura civile, che si applicano solo in via sussidiaria e nei limiti della compatibilità.
La notificazione della sentenza, dalla quale decorre il termine breve per l’appello, è regolata dall’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 3 del d.l. n. 40/2010, che opera un rinvio all’art. 16 del medesimo decreto e quindi anche all’art. 17. Quest’ultimo prevede che le notificazioni siano effettuate nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata, facendo salva la consegna a mani proprie. La Corte ritiene che il rinvio contenuto nell’art. 38 includa la clausola di salvezza della consegna a mani proprie, con la conseguenza che tale modalità è idonea a far decorrere il termine breve anche in presenza di elezione di domicilio presso il difensore.
A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 26416 del 2023 e Cass. n. 2303 del 2023, nonché le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite n. 21884 del 2022 in tema di notificazione a ufficio periferico dell’ente impositore. La disciplina codicistica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non trova applicazione per carenza di una specifica disposizione derogatoria nel processo tributario.
Il ricorso è quindi rigettato. La Corte respinge altresì la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., formulata dal contribuente, non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, e condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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