Definizione agevolata liti pendenti e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 15057 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata delle liti tributarie disciplinata dai commi 186 e ss. dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto, sebbene al solo fine di dichiarare l’estinzione del giudizio, prima della scadenza del termine per impugnare ma in data successiva alla presentazione della domanda di definizione agevolata e al versamento della prima rata dell’importo dovuto. L’inammissibilità consegue alla mancata deduzione e documentazione dell’eventuale già intervenuto diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate debitamente notificato, poiché, ai sensi del comma 200 del citato art. 1, nel caso in cui la definizione sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale sfavorevole può essere attinta dal gravame del contribuente solo unitamente al diniego e entro sessanta giorni dalla sua notifica.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione l’importo di una fattura emessa da un’associazione sportiva dilettantistica, ritenendo la deducibilità del costo limitata all’1,3% dei ricavi e l’IVA totalmente indetraibile. La CTP di Caltanissetta respingeva il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione.
Contro tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, ai soli fini della declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione delle liti pendenti. L’Agenzia delle entrate, nel controricorso, eccepiva preliminarmente la carenza di interesse a ricorrere, confermando il perfezionamento della definizione agevolata e associandosi alla richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il comma 186 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 consente di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il comma 192 subordina l’applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda, la sentenza della CTR non era ancora divenuta definitiva, essendo pendente il termine per proporre ricorso per cassazione. La Corte richiama il comma 194, che ammette il pagamento rateale e prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata, e il comma 196, secondo cui gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente all’entrata in vigore della legge.
Su questa base, il Collegio non ravvisa alcun interesse della contribuente a instaurare il giudizio di legittimità dopo la presentazione della domanda e il versamento della prima rata. Tale interesse sussisterebbe solo qualora fosse stato dedotto l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia che, ai sensi del comma 200, deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. La norma prevede infatti che, quando la definizione sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia sfavorevole può essere attinta dal gravame del contribuente, ma solo unitamente al diniego ed entro sessanta giorni dalla sua notifica.
Nulla di tutto ciò risulta dedotto o documentato. La condotta processuale della contribuente, osserva la Corte, frustra la ragione deflattiva del procedimento di definizione agevolata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse; la novità della questione giustifica la compensazione delle spese. Il Collegio dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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