Accertamento sintetico: la prova contraria non richiede la dimostrazione dell’origine della provvista (Cass. civ. Sez. 5 n. 2829 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria spettante al contribuente ha un contenuto ampio, potendo consistere anche nella dimostrazione che le spese accertate siano state sostenute grazie a redditi di anni precedenti, senza che sia necessaria un’ulteriore prova sulla specifica provenienza della provvista. Non è necessario dimostrare un diretto collegamento tra le risorse economiche documentate e le singole spese contestate, né l’origine della provvista che ha formato il saldo attivo iniziale del conto corrente. La prova della sola disponibilità di redditi diversi da quelli del periodo d’imposta è inoltre sufficiente se supportata da circostanze sintomatiche del loro possibile impiego per coprire le spese.
Il Fatto
Alla contribuente era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo in misura superiore a quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di spese per incrementi patrimoniali ritenute non giustificate dal reddito dichiarato.
La CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che dovesse detrarre la somma ricevuta dalla contribuente a titolo di restituzione alla socia, ma negando rilevanza all’originario saldo attivo del conto corrente per assenza di prova del collegamento con le spese accertate. La CTR della Puglia confermava la decisione, osservando l’incompletezza della documentazione e la mancata prova sull’origine della provvista presente sui conti all’inizio del periodo d’imposta. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale sul contenuto della prova contraria nell’accertamento sintetico, evidenziando il superamento dell’orientamento più restrittivo che richiedeva la dimostrazione che le risorse fossero state effettivamente utilizzate per l’acquisizione degli incrementi patrimoniali accertati.
Richiamando il principio espresso da Cass. 11278/2022, la Corte afferma che si è consolidato un orientamento intermedio: il contribuente non deve provare che le ulteriori entrate siano state impiegate proprio per coprire le spese contestate, ma non è nemmeno sufficiente la mera dimostrazione della loro disponibilità, essendo onerato di allegare circostanze sintomatiche dell’utilizzo di detti redditi per far fronte alle spese.
La Corte precisa che le modifiche apportate all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 dal d.l. n. 78 del 2010, con l’eliminazione dell’inciso che richiedeva l’idonea documentazione dell’entità e della durata del possesso dei redditi, confermano l’ampiezza della prova contraria, che comprende anche la prova che le spese siano state sostenute con redditi di anni precedenti.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia errato, da un lato, esigendo la prova di un diretto collegamento tra la provvista e le spese accertate e, dall’altro, richiedendo anche la prova di come la provvista si fosse formata. Tale prova non è dovuta, essendo sufficiente dimostrare che i redditi erano diversi da quelli del periodo d’imposta oggetto di accertamento. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo, mentre il quinto motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza per il difetto di sottoscrizione del presidente, è rigettato.
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Nota della Redazione
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