Denuncia calunniosa: onere probatorio e prova atipica nel giudizio civile (Cass. civ. Sez. III n. 15296 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi agisce per il risarcimento del danno conseguente a una denuncia o querela asseritamente calunniosa ha l’onere di provare gli elementi costitutivi del reato di calunnia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La sentenza penale di assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, sicché il giudice civile procede ad autonoma valutazione delle risultanze istruttorie. In tale valutazione egli può attribuire efficacia probatoria anche alle prove assunte e agli atti del processo penale, che entrano nel giudizio civile come prove precostituite atipiche, senza che ciò comporti relevatio ab onere probandi a carico dell’attore. Il giudice civile può inoltre liquidare il danno non patrimoniale anche in assenza di accertamento penale del reato, ove riscontri un illecito civile lesivo di diritti fondamentali della persona.

Il Fatto

Due soggetti erano stati querelati per calunnia e diffamazione; il querelato, assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, aveva poi citato i querelanti davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva parzialmente accolta, condannando i querelanti al pagamento di una somma a titolo di danno e di rimborso delle spese di difesa sostenute nel processo penale.

La Corte territoriale aveva fondato la decisione su due rilievi: l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” non aveva efficacia di giudicato nel processo civile; e la rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie dimostrava la sussistenza degli elementi della calunnia, con il dolo desunto dalla consapevolezza dell’innocenza del denunciato. I querelanti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e affronta il nodo dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile risarcitorio. Il giudice d’appello non aveva attribuito efficacia vincolante alla pronuncia penale: aveva anzi espresso il suo accertamento proprio sulla premessa che l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” non esplicava tale efficacia. La efficacia di giudicato resta riservata alle pronunce dibattimentali che accertano che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.

Su questa base il giudice civile ha correttamente proceduto ad autonoma valutazione. Il ricorso alle risultanze del processo penale, e in particolare alle querele, non rende illegittimo il giudizio: nell’esercizio del libero apprezzamento il giudice civile può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento ritualmente assunto, comprese le prove del giudizio penale, qualificate come prove precostituite atipiche. Il richiamo a Cass. n. 840 del 2015, Cass. n. 25067 del 2018 e Cass. n. 2897 del 2024 sostiene questo passaggio.

La Corte esclude altresì che l’uso di tali prove concreti una relevatio ab onere probandi, non essendo violato il principio dispositivo né sul piano sostanziale né su quello formale. Quanto al dolo, la Corte d’appello ha desunto il dolo specifico della calunnia dalla circostanza che i fatti denunciati come inesistenti erano invece risultati veri, in conformità all’orientamento secondo cui chi invoca il risarcimento deve provare la condotta calunniosa sotto ogni profilo.

La Corte respinge anche il secondo e il terzo motivo. La circostanza dell’assoluzione dibattimentale era stata considerata, ma l’attività pubblicistica dell’organo dell’azione penale interrompe il nesso causale solo fuori dall’ipotesi in cui la denuncia contenga gli elementi della calunnia. Il giudice civile può liquidare il danno non patrimoniale anche senza accertamento penale del reato, ove riscontri un illecito civile lesivo di diritti fondamentali, con lesione grave e non futile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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