Decadenza triennale INPS applicabile anche alla riliquidazione delle pensioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15445 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica, in forza dei principi generali dell’ordinamento in materia di termini, anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all’entrata in vigore della novella. Ne consegue che la decadenza triennale di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applica anche alle richieste di riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dal 6.7.2011. La decadenza opera, tuttavia, solo con riferimento alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale.

Il Fatto

Con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d’appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di alcuni pensionati alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996.

I giudici territoriali rigettavano l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che si trattasse di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011. Avverso tale pronuncia l’Istituto proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; gli intimati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne l’applicabilità della decadenza triennale introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere al momento della novella.

La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. Il Collegio osserva che la decadenza in questione si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 (6.7.2011).

Il percorso argomentativo muove dai principi generali dell’ordinamento in materia di termini: ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all’entrata in vigore della novella. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 22820 del 2021.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice del rinvio, nell’attenersi al principio di diritto, dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all’art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati nel triennio precedente la domanda giudiziale, come chiarito da Cass. n. 17430 del 2021. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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