Notifica diretta all’ente locale: valida con timbro e data anche senza ricevuta (Cass. civ. Sez. V n. 16223 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, per il rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere effettuata mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, è valida quando sulla copia dell’atto depositato la sottoscrizione dell’impiegato addetto sia accompagnata dal timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna, pur in assenza di una separata dichiarazione di ricevuta. Tale adempimento è sufficiente a garantire il rituale ricevimento dell’atto da parte del destinatario. Resta invece inesistente la notificazione quando sulla copia manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente destinatario, non essendo sufficiente la sola dicitura a timbro.

Il Fatto

Una società agricola impugna un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, di importo contenuto, relativo a un terreno agricolo. La Commissione tributaria provinciale dichiara inammissibile il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale conferma, rilevando che il contribuente non aveva provato la rituale notifica dell’atto introduttivo all’ente impositore.

La società ricorre per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, perché l’inammissibilità era stata affermata in presenza di una notifica che essa riteneva validamente eseguita. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina della notificazione degli atti processuali nel processo tributario, compresa nel Titolo I delle disposizioni generali. L’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 ammette la notifica diretta all’ufficio del Ministero delle Finanze e all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Su questa base il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la notifica è inesistente se sulla copia dell’atto depositato manca la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente destinatario. Non basta il timbro dell’ente locale, perché non è certo che sia stato apposto dall’impiegato addetto, né consente di individuarlo. Viene confermato che tale modalità è applicabile anche nei confronti del concessionario della riscossione.

La ricorrente invocava un arresto di segno opposto, secondo cui l’apposizione del timbro con la data di consegna è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, in applicazione del principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e del buon andamento ex art. 97 Cost. Il collegio non lo ignora, ma ne legge la motivazione: in quel caso non si discuteva di carente sottoscrizione dell’impiegato, bensì della sola equipollenza tra timbro e dichiarazione di ricevuta.

La Corte distingue dunque due situazioni. La sottoscrizione presente ma non accompagnata dalla formula di ricevuta non invalida la notifica, perché il timbro con la data supplisce all’esplicitazione. La sottoscrizione del tutto assente, invece, rende la notifica inesistente.

Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto inesistente la notifica perché sulla copia esisteva la stampigliatura del timbro con numero di protocollo, ma senza la sottoscrizione dell’impiegato addetto. La Corte rigetta il ricorso, confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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