Falsa dichiarazione all’assunzione e decadenza dal pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16994 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il determinarsi di falsità documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, soltanto allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false rese in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 150/2015, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Il Fatto
Un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, accogliendo il gravame contro la decisione di primo grado del Tribunale, ha annullato il licenziamento intimato a un operaio forestale. Il recesso era stato adottato perché il lavoratore, al momento dell’assunzione, aveva falsamente dichiarato l’assenza di condanne penali a proprio carico.
La Corte d’appello ha qualificato il recesso come licenziamento disciplinare, e non come provvedimento di decadenza dal servizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla datrice di lavoro. Su tale qualificazione ha ravvisato un’illegittimità formale della sanzione per violazione del termine perentorio di 120 giorni fissato dalla legge per concludere il procedimento disciplinare. Contro questa sentenza l’agenzia propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello non avrebbe valutato né la dichiarazione sostitutiva imposta al lavoratore sull’assenza di condanne penali, né la clausola del contratto individuale che prevedeva la risoluzione di diritto in caso di dichiarazioni non veritiere, né l’avvertimento dell’imminente decadenza.
La Corte ritiene il motivo infondato. Non sussiste il denunciato omesso esame: la sentenza d’appello ha richiamato espressamente la clausola contrattuale e ha concluso che con essa non era stato introdotto alcun requisito sostanziale ai fini dell’assunzione, idoneo a verificare se la falsità fosse tale da determinare gli effetti radicali e decadenziali previsti dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 ovvero da giustificare un diverso tipo di sanzione. I fatti allegati sono dunque stati esaminati dal giudice, ancorché con esito non gradito alla ricorrente, il che nulla ha a che vedere con il vizio di omesso esame. Anche la nota di contestazione dell’illecito risulta menzionata nella sentenza impugnata, quale dies a quo del termine dei 120 giorni.
Con il secondo motivo la ricorrente ripropone la qualificazione del recesso in termini di dichiarazione di decadenza, sostenendo che ciò escluderebbe la violazione del termine massimo del procedimento disciplinare.
La Corte giudica il motivo infondato e ribadisce il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare Cass. n. 18699/2019 e le successive conformi Cass. nn. 12460/2022 e 16785/2023. La decadenza per nullità del contratto opera solo quando l’infedeltà incide su un requisito la cui assenza avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto. Negli altri casi la falsità dichiarativa integra il licenziamento disciplinare, soggetto al rispetto del termine perentorio e alla valutazione di proporzionalità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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