Natura privata delle IPAB e onere della prova della pubblicità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17310 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di istituzioni di assistenza e beneficenza, grava sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica dell’ente l’onere di provare gli elementi rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo. Il relativo accertamento deve essere condotto dal giudice in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, non potendosi prescindere dalle risultanze statutarie. A tal fine occorre verificare se l’ente tragga origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore, se sia amministrato da un consiglio i cui componenti siano di nomina privata per una quota significativa e se ottenga i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento. Spetta al giudice ordinario vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, mentre l’atto amministrativo della Regione reso a conclusione del procedimento di cui alla legge Regione Sicilia n. 22 del 1986 ha valore meramente ricognitivo di una situazione liberamente accertabile dal detto giudice.

Il Fatto

Le ricorrenti, dipendenti della Casa di Ospitalità S. Bellia di Paternò, hanno convenuto in giudizio l’ente dinanzi al Tribunale di Catania, impugnando l’accordo aziendale del 9 novembre 1994 con cui le ore di lavoro straordinario svolte dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994 erano state compensate con riposo compensativo, e chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute.

Riuniti i giudizi, il Tribunale ha rigettato i ricorsi. In appello si è costituita l’IPAB, subentrata nella posizione della Casa di Ospitalità; nelle more è stata dichiarata estinta l’IPAB e il suo patrimonio è stato devoluto al Comune di Paternò, che ha quindi assunto la veste di parte. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1400/17, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La questione di giurisdizione è stata trattata dal Collegio su delega del Primo Presidente, rientrando tra le materie sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite. L’impugnazione va esaminata solo con riguardo alla censura del diniego di giurisdizione, non avendo la corte territoriale pronunciato su altri profili.

Le doglianze, esaminate congiuntamente per connessione, sono fondate. La Corte rileva che oggetto del contendere sono pretese economiche relative al periodo dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994: l’individuazione del giudice dipende dall’accertamento della natura del rapporto in quel periodo e, quindi, dalla qualificazione del datore di lavoro come ente pubblico o privato. La corte territoriale ha valorizzato la natura pubblica dell’IPAB, sorto nel 1997 dalla fusione di due enti, senza considerare che il lassо di tempo rilevante era antecedente e riguardava il servizio prestato presso la Casa di Ospitalità S. Bellia. L’accertamento è avvenuto senza tenere conto del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio.

La Corte richiama l’indirizzo di Cass., SU, n. 6249 del 18 novembre 1988, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, ha riconosciuto la qualità di ente privato alle istituzioni di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali non di diretta creazione statale, ivi incluse quelle di origine religiosa, come le opere pie, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ai fini dell’individuazione del giudice occorre basarsi sulle risultanze statutarie dell’ente, verificando l’origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore, la composizione dell’organo amministrativo e le fonti di finanziamento, elementi confermabili dai bilanci acquisiti agli atti.

L’accertamento in concreto va condotto con i criteri del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, che riconosce natura privata alle istituzioni a carattere associativo, promosse e amministrate da privati o di ispirazione religiosa. Qualora la natura dell’ente non sia diversamente accertabile dagli atti, grava sulla parte interessata a dimostrare la natura pubblica l’onere di provarne origine, struttura e fonti di finanziamento. Nella specie la Casa di Ospitalità S. Bellia è stata istituita da un privato con testamento olografo del 30 gennaio 1843 e il suo Consiglio di Amministrazione, almeno dal marzo 1988, era composto in modo da valorizzare gli interessi del fondatore e l’ispirazione religiosa. L’atto amministrativo della Regione Sicilia ha valore meramente ricognitivo e non incide sull’accertamento demandato al giudice ordinario, come già affermato dalle Sezioni Unite con riguardo al medesimo ente.

Le controparti non hanno assolto all’onere di dimostrare la natura pubblica dell’ente. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, che deciderà nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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