Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 191 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della volontà negoziale costituisce un accertamento di fatto riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito. In sede di legittimità l’interpretazione del contratto è sindacabile nei soli limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e del controllo sulla sussistenza di una motivazione logica e coerente, che valichi la soglia del minimum costituzionale. Quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che ne aveva proposto una poi disattesa non è consentito dolersi, in cassazione, che sia stata privilegiata l’altra. La censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione, o in una diversa ricostruzione del fatto, è inammissibile perché estranea al modello legale dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una professionista affida a un consorzio cooperativo, in liquidazione coatta amministrativa, incarichi di consulenza e di progettazione. Rivendica in giudizio la qualificazione come subordinato del rapporto, l’impugnazione del licenziamento intimato nel marzo 2012, il corrispettivo per il mancato conferimento degli incarichi e il risarcimento del danno per la risoluzione anticipata dell’accordo.

La Corte d’Appello di Firenze, in sede di rinvio, dichiara estinta per rinuncia la domanda sulla qualificazione del rapporto, rigetta nel merito le pretese di compenso e di risarcimento e accoglie solo il rimborso dei canoni di noleggio auto. La soccombente ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione; resiste il consorzio con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è superato dalla rinuncia intervenuta, da parte del difensore, nella memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ.. La Corte precisa che tale rinuncia è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o di uno specifico mandato al difensore, perché implica una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell’impugnazione e non comporta disposizione del diritto in contesa: resta quindi sottratta alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ..

Il secondo motivo è inammissibile. Chi ricorre propone, in sostanza, una diversa interpretazione dell’accordo di conferimento dell’incarico, ma l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito. In cassazione quel giudizio è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per controllo sulla motivazione; e la denuncia di tali vizi esige la specifica indicazione del modo in cui la violazione si è realizzata e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento.

Nella specie la ricorrente si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile e più favorevole. Ma per sottrarsi al sindacato di legittimità non serve che la lettura data dal giudice sia l’unica possibile o la migliore in astratto: basta che sia una delle possibili e plausibili. Quando di un testo sono ammesse più letture, la parte non può dolersi che sia stata preferita l’altra. La ricorrente non specifica adeguatamente i canoni violati e contesta presupposti di fatto, chiedendo una rivalutazione del merito.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Nonostante l’invocazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si pretende una diversa ricostruzione fattuale e si contesta la valutazione probatoria, evocando impropriamente il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., che presuppone un accertamento storico incontestato. Le Sezioni Unite hanno più volte ribadito l’inammissibilità di censure che, sotto l’apparente deduzione di quel vizio, degradano in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici.

Il ricorso è dichiarato inammissibile nel complesso, con spese regolate secondo soccombenza. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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