IMU immobile inagibile e prova della conoscenza del Comune (Cass. civ. Sez. V n. 17397 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’agevolazione prevista dall’art. 13, terzo comma, lettera B, d.l. n. 201 del 2011 per l’immobile inagibile spetta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune. Opera, infatti, il principio di collaborazione e buona fede che impronta i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Ne consegue che il giudice di merito deve accertare non solo l’inagibilità in sé, ma anche la conoscenza che l’ente ne abbia avuto, anche aliunde. La sola prova dell’inagibilità fornita in giudizio non è sufficiente a fondare il diritto alla riduzione.

Il Fatto

La C.T.R. Molise aveva rigettato l’appello proposto da un Comune, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2013. L’ente locale ricorre in Cassazione con due motivi, integrati da successiva memoria, deducendo la violazione dell’art. 13, terzo comma, lettera B, d.l. n. 201 del 2011 per il difetto di prova dello stato di inagibilità. Il contribuente resiste con controricorso e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Il primo motivo è fondato e assorbe logicamente il secondo. Con esso il Comune prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 13, terzo comma, lettera B, d.l. n. 201 del 2011, per la mancata prova dello stato di inagibilità dell’immobile, da fornirsi tramite perizia o dichiarazione sostitutiva.

La sentenza impugnata si era limitata ad analizzare la prova in giudizio della dedotta inagibilità dell’immobile, dando peraltro atto che, per una delle unità, l’IMU risultava pagata dal coniuge del ricorrente. Non aveva invece affrontato il vero presupposto dell’agevolazione, ossia la conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità, in assenza di richiesta del contribuente.

Sul punto la Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8592 del 26.03.2021: in tema di IMU, nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente. A questo principio si collega la regola secondo cui non può essere chiesta al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Nella stessa direzione la Corte richiama anche Sez. V n. 12015 del 10.06.2015, oltre a n. 19655 del 2023 e alla stessa n. 8592 del 2021.

Le parti avevano affrontato la questione nelle rispettive memorie. Il contribuente sosteneva che il Comune fosse a perfetta conoscenza dell’inagibilità sin dalla presentazione dell’istanza per il permesso di costruire e dal parere positivo della Commissione competente. Il Comune replicava che dal progetto non emergesse l’inagibilità, ma anzi l’agibilità dell’immobile fino all’intervento, la cui esecuzione non sarebbe stata comunicata.

La Corte rileva che sul punto è necessaria una valutazione di merito, non possibile in sede di legittimità, valutazione che manca nella sentenza impugnata, la quale si è fermata alla prova dell’inagibilità in giudizio e non ha verificato la prova della conoscenza da parte del Comune della dedotta inagibilità dell’immobile. La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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