Correzione dell’errore materiale nella sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 17448 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che si annida in un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. quando l’inesatta indicazione degli elementi decisori risulti dal confronto tra le parti del provvedimento stesso, senza necessità di interpretazione o di integrazione di volontà. L’istanza di correzione è ammessa anche quando l’errore sia contenuto nel dispositivo e venga ripetuto nella motivazione, poiché in tal caso l’incoerenza è rilevabile dal tessuto argomentativo della decisione. Il procedimento di correzione non si estende alla sostanza della decisione, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra quanto la Corte ha effettivamente statuito e la sua rappresentazione formale. Sul procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’avviso di pagamento e la cartella esattoriale relativi a tasse portuali per gli anni 2004-2007, riferite a merci sbarcate e imbarcate presso un terminale petrolifero.

Dopo la sfavorevole decisione della CTR della Sardegna, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 31785/2022 la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite in relazione alla compatibilità eurounitaria delle tasse portuali in rapporto all’art. 4 bis d.l. n. 68 del 2022. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 28621/2023, hanno rigettato i motivi nn. 3, 6 e 7, rimettendo alla Sezione competente la trattazione delle ulteriori doglianze. Il difensore della società ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, erano stati richiamati i motivi 3, 5 e 6 anziché 3, 6 e 7.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accertato che la sentenza n. 28621/2023 è effettivamente affetta da errore materiale nei termini dedotti con l’istanza. L’inesattezza non è confinata al solo dispositivo, ma compare anche nel punto 29 della motivazione, dove la Corte ha indicato i motivi nn. 3, 5 e 6 in luogo dei motivi nn. 3, 6 e 7.

La duplice ricorrenza dell’indicazione errata — in motivazione e in dispositivo — rende il vizio rilevabile dal confronto interno del provvedimento, senza necessità di ricostruire la volontà della Corte attraverso elementi esterni. È proprio questa coerenza interna del testo, nella sua versione erronea, a fondare l’ammissibilità del rimedio.

La Corte ha quindi disposto la correzione della sentenza, ordinando che al primo rigo del punto 29 della motivazione e al primo rigo del dispositivo si legga «motivi nn. 3, 6 e 7» anziché «motivi nn. 3, 5 e 6». L’intervento è stato limitato alla sola rappresentazione formale della decisione, senza incidere sul contenuto sostanziale.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, con mandato alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *