Eccesso di potere giurisdizionale solo per difetto assoluto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 17631 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, per invasione o sconfinamento nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero per arretramento. Il controllo del limite esterno della giurisdizione non comprende il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo: l’interpretazione e l’applicazione delle norme di diritto costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale e non integrano di per sé violazione dei limiti esterni. Ne consegue che l’error in iudicando o l’error in procedendo del giudice speciale, che investa solo la legittimità dell’esercizio del potere, è censurabile unicamente come violazione di legge e non come eccesso di potere giurisdizionale.

Il Fatto

Il Ministero delle Infrastrutture indice nel 2019 una procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione di un tratto autostradale, con gara ristretta e invito rivolto a due operatori economici. La procedura si chiude nel 2020 con l’aggiudicazione in favore di uno dei due.

La società seconda classificata impugna i decreti e gli atti davanti al TAR. Il TAR dichiara il ricorso irricevibile per tardività; il Consiglio di Stato, in riforma, accoglie l’appello e annulla l’aggiudicazione per non avere il Ministero acquisito i pareri obbligatori dell’A.R.T. e del C.I.P.E., previsti anche per la procedura negoziata, precisando che la gara del 2019 era autonoma rispetto a quella precedente. L’aggiudicataria propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa per invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione. La ricorrente sostiene che il giudice amministrativo, imponendo al Ministero di acquisire i pareri in questione, avrebbe compresso l’autonomia e la discrezionalità dell’amministrazione procedente, in contrasto con la normativa speciale che attribuisce al Ministero il potere di aggiudicare prescindendo da tali pareri.

Le Sezioni Unite richiamano il consolidato orientamento secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale rileva solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione: invasione o sconfinamento nella sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, oppure arretramento. A tale affermazione si accompagna il principio per cui il controllo del limite esterno affidato alla Corte dall’art. 111, ottavo comma, Cost. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. n. 28430 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 8311 del 2019; Cass. Sez. Un. n. 18325 del 2023).

L’invasione della funzione amministrativa è ravvisabile, invece, quando il giudice speciale, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità, compia una diretta valutazione del merito amministrativo, oppure quando la decisione, pur nella forma dell’annullamento, esprima la volontà di sostituirsi all’amministrazione, esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che ammettevano solo una giurisdizione di legittimità o esclusiva (Cass. Sez. Un. n. 5365 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 30526 del 2018).

Nel caso concreto la Corte rileva che il Consiglio di Stato ha motivato l’annullamento sul rilievo dello sviamento di potere, per mancata acquisizione dei pareri obbligatori, in particolare quello dell’A.R.T. previsto dall’art. 37, comma 2, lett. g), d.l. n. 201 del 2011. La censura della ricorrente muove da una diversa interpretazione delle norme di diritto della materia. L’indagine, la motivazione e la statuizione sono rimaste entro il perimetro della giurisdizione amministrativa, nell’esercizio del potere di individuazione e applicazione delle norme di legge.

Un eventuale errore resta confinato nell’ambito della violazione delle norme che disciplinano l’attività dell’amministrazione e non è sindacabile dalle Sezioni Unite, perché inidoneo a travalicare i limiti esterni della giurisdizione speciale. Il ricorso è quindi inammissibile. La Corte liquida le spese in favore della sola controricorrente che non ha aderito al ricorso e applica la sanzione processuale per la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., con condanna ulteriore al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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