Licenziamento per appropriazione di somme: dolo e giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18015 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è sindacabile il giudizio di fatto con cui il giudice di merito accerta il carattere doloso della condotta della lavoratrice che abbia ricevuto e trattenuto sul proprio conto accrediti non giustificati, di importo superiore allo stipendio annuo e non riportati in busta paga. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice ometta di valutare le risultanze probatorie su cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello legale ovvero qualifichi come prova legale un elemento liberamente valutabile. L’accertato carattere doloso della condotta esclude la sproporzione della sanzione espulsiva e integra la giusta causa di licenziamento, con conseguente irrilevanza della successiva restituzione delle somme, avvenuta non spontaneamente.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente amministrativa di un istituto superiore di studi musicali, riceveva tra il 2014 e il 2015 pagamenti indebiti tramite bonifico sul proprio conto corrente, per un totale di euro 28.530,60, illecitamente sottratti all’amministrazione datrice di lavoro. Gli importi, non riportati in busta paga, superavano in un anno e otto mesi lo stipendio spettante per un intero anno. Il datore di lavoro intimava il licenziamento per giusta causa. La lavoratrice impugnava il recesso; sia il tribunale sia, in sede di reclamo, la Corte d’appello di Catania rigettavano la domanda.

Avverso la sentenza di appello la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo rispettivamente error in iudicando nella valutazione delle prove, violazione degli artt. 5 della legge n. 604 del 1966, art. 2697 c.c., art. 56 CCNL AFAM e art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La censura, pur formalmente denunciando un error in iudicando mediante l’improprio richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., contesta in realtà l’accertamento del fatto e del dolo. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., interpretato rigorosamente dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La violazione dell’art. 115 è deducibile solo se il giudice ometta di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, o assuma come notori fatti tratti dalla propria scienza personale; quella dell’art. 116 presuppone lo scambio tra prova legale e libero apprezzamento. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso concreto.

Il secondo motivo non è accolto. La Corte territoriale ha correttamente addossato al datore di lavoro l’onere di provare la condotta contestata e lo ha ritenuto assolto, qualificando come dolosa la condotta della lavoratrice sulla base del tenore degli accrediti e della loro non plausibilità logica, essendo somme non riportate in busta paga e di entità superiore allo stipendio annuo. L’affermazione secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto spiegare come mai terzi avessero accreditato somme sottratte illecitamente costituisce un semplice argomento a sostegno della inconferenza degli elementi addotti a difesa della buona fede. È proprio in ragione del comprovato carattere doloso che la Corte d’appello ha ritenuto integrata la giusta causa, alla luce dell’art. 56, comma 6, lett. d), CCNL AFAM.

La Corte ha poi verificato l’adesione della sentenza impugnata ai canoni giurisprudenziali in tema di giusta causa e di proporzionalità della sanzione espulsiva, rilevando la grave lesione dell’elemento fiduciario connessa al ricevimento sine titulo di somme appartenenti all’istituto datore di lavoro.

Il terzo motivo è infine infondato. La motivazione apparente, che determina nullità per error in procedendo, ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la mera insufficienza. Nel caso concreto il percorso logico-giuridico risulta espresso. Quanto alla tardività della contestazione disciplinare, il termine decorre non dalla conoscibilità dei fatti ma dal momento in cui il datore di lavoro ne ha acquisito piena conoscenza concreta. Il ricorso è dunque respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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