Avvocati sottosoglia esonerati dalle sanzioni civili INPS prima del 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20085 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di violazione di legge, e non già di motivazione, esclusivamente la censura che investa il fatto nei termini accertati in sentenza, mentre la contestazione della data di un atto interruttivo, operata attraverso una diversa ricostruzione fattuale, è inammissibile nel giudizio di legittimità ove non sia dedotta nei modi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, come pronunciata dalla Corte costituzionale n. 104 del 2022, comporta l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, con riferimento al periodo anteriore al 6 luglio 2011, in applicazione dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 legge n. 87 del 1953.
Il Fatto
L’INPS notificava a un’avvocatessa un avviso di addebito per il recupero di contributi e sanzioni dovuti a seguito dell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010. Il Tribunale di Napoli Nord annullava l’avviso per ragioni procedurali, ma riconosceva nel merito la sussistenza dell’obbligo contributivo, disattendendo l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame della professionista, ritenendo fondata la pretesa dell’INPS e la quantificazione delle sanzioni.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Il quarto motivo concerneva specificamente l’applicabilità delle sanzioni civilistiche per l’evasione contributiva, questione nel frattempo investita da una pronuncia della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a contestare la data dell’atto interruttivo della prescrizione, rilevando come la ricorrente, sotto lo schermo della violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., mirasse in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito, cercando un diverso apprezzamento di circostanze fattuali ormai accertate. Richiamando il principio per cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, la Corte ha precisato che l’accertamento di un fatto può essere sindacato solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. postula la denuncia di prove disposte d’ufficio dal giudice oltre i poteri officiosi.
Da tale inammissibilità è derivata la definitività dell’accertamento sulla valida interruzione della prescrizione, con conseguente assorbimento e inammissibilità del secondo e terzo motivo, che censuravano la sussistenza di una causa di sospensione del decorso del termine, circostanza divenuta irrilevante.
Quanto al quarto motivo, la Suprema Corte ne ha rilevato il fondamento alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022. Tale pronuncia, oltre a dichiarare non fondata la questione sull’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non esonerava dalle sanzioni civili gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La Consulta ha valorizzato il principio di tutela dell’affidamento scusabile maturato in costanza della giurisprudenza di legittimità dell’epoca.
Trattandosi di sentenza di accoglimento, la norma ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti. Poiché la fattispecie concerneva l’anno 2010, anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, la Corte ha dichiarato che nulla era dovuto per sanzioni civili, cassando in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito. Le spese dell’intero processo sono state compensate, considerata la natura sopravvenuta della declaratoria di incostituzionalità.
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Nota della Redazione
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