Compensi all’avvocato: il professionista attore deve provare le prestazioni (Cass. civ. Sez. II n. 19220 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, a fronte della contestazione del cliente circa la non spettanza del compenso, non è sufficiente la produzione della parcella e del parere di congruità: spetta al professionista, nella qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi delle singole prestazioni svolte e della loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella notula. Il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto o dovuto in misura ridotta. Il rigetto della domanda nei soli giudizi in cui manca del tutto la documentazione non è compatibile con una contestazione che investa l’intero importo richiesto, dovendo il giudice verificare, anche per le altre prestazioni, l’effettiva prova dello svolgimento dell’attività.
Il Fatto
Un avvocato proponeva dinanzi al Tribunale di Pescara ricorso ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva svolta in favore di una società, in numerose controversie, senza avere mai ricevuto acconti. La società convenuta contestava la pretesa e proponeva eccezione riconvenzionale di inadempimento, lamentando propri danni. Il giudice adito, con ordinanza dell’11 giugno 2019, accoglieva parzialmente la domanda, escludendo il compenso per undici giudizi privi di documentazione e disattendendo l’eccezione riconvenzionale.
Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La professionista intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono accolti. La Corte rileva che, come emerge dal contenuto della comparsa di risposta, la contestazione dell’intero importo, fondata sull’assoluta carenza di documentazione probatoria, si estendeva anche ai giudizi per i quali il Tribunale aveva invece riconosciuto il compenso. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto chiarire le ragioni di tale riconoscimento, nonostante la radicale contestazione della cliente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella liquidazione delle competenze dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità e spetta al professionista, in qualità di attore, offrire gli elementi dimostrativi della pretesa. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non basta la produzione della parcella e del parere per provare l’espletamento dell’opera e l’entità delle prestazioni. Vengono citati i precedenti Cass. n. 712/2018, Cass. n. 230/2016 e Cass. n. 40633/2021.
Ne consegue che, a fronte di una contestazione ancorché generica del cliente, il Tribunale non poteva escludere la fondatezza della domanda solo per i giudizi nei quali la documentazione era del tutto carente. Avrebbe dovuto verificare, anche negli altri, se le prove offerte dalla professionista comprovassero effettivamente lo svolgimento della prestazione. La liquidazione operata sulla base delle notule, pretendendo una specifica contestazione per escludere singole voci, contrasta con tali principi.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono invece infondati. Essi investono la vicenda del contenzioso con una terza società, nel quale si era verificata la decadenza dalla chiamata in causa per la tardiva costituzione del difensore. La Corte osserva che, anche a volere ritenere irrimediabile l’errore con l’impugnazione, resta intangibile l’affermazione del Tribunale circa l’assenza del carattere di definitività del pregiudizio. La soccombenza di natura processuale non preclude alla società di agire in un autonomo giudizio per il ristoro delle somme e delle ulteriori conseguenze negative, quali il rimborso delle spese di lite e i costi di difesa, secondo il principio di Cass. n. 8166/1997. L’ordinanza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.