Ultrapetizione della CTR che decide su vizio di notifica non eccepito (Cass. civ. Sez. V n. 19227 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che si pronunci sulla nullità della notifica della cartella di pagamento quando il contribuente abbia dedotto esclusivamente la nullità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella stessa. Il giudice d’appello è vincolato all’oggetto del giudizio come delimitato dai motivi di impugnazione: la pronuncia su un vizio non eccepito esorbita dal thema decidendum e non può qualificarsi come rilievo officioso quando il giudice dichiari di pronunciarsi sui motivi di appello. Sussiste l’interesse a ricorrere in capo al concessionario della riscossione anche quando l’atto impugnato sia la cartella, ove la decisione incida sulla regolarità della notifica dell’atto prodromico.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento, emessa sulla base di un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2007, divenuto definitivo. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependone vizi di notifica. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la notifica regolare.

Proposto gravame, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo preliminare e assorbente il difetto di regolarità della notifica della cartella di pagamento, e condannava l’Ufficio alle spese. Avverso tale decisione ricorrevano per cassazione sia il concessionario, con due motivi, sia l’Agenzia delle Entrate, con ricorso qualificato incidentale. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione del ricorso dell’Agenzia delle Entrate: esso è ricorso incidentale, essendo stato proposto dopo la notifica del ricorso principale.

Il nodo centrale riguarda l’asserita ultrapetizione della sentenza d’appello. La Corte osserva che dai ricorsi e dal controricorso emerge come tra i motivi di impugnazione in primo grado, che delimitano l’oggetto del giudizio, rientrasse quello del vizio di notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile proprio in ragione della definitività dell’avviso, non impugnato nei termini e comunque correttamente notificato.

Nel rispetto del principio di autosufficienza, i ricorsi riproducono i motivi di appello, tra cui figura la doglianza di nullità della notifica dell’atto prodromico. Su tale base la Corte rileva che la Commissione Tributaria Regionale si è pronunciata unicamente, ritenendolo preliminare e assorbente, sul difetto di regolarità della notifica della cartella di pagamento, vizio mai fatto valere dal contribuente.

Il giudice d’appello è dunque incorso in un errore di ultrapetizione, avendo deciso oltre l’oggetto del giudizio e confondendo il vizio di nullità della notifica riferito all’avviso di accertamento con quello riferito alla cartella. La Corte precisa, inoltre, che il vizio non è stato rilevato d’ufficio: dal primo capoverso della parte in diritto si evince che il giudice si pronunciava sui motivi di appello, avendo ritenuto fondata l’eccezione sulla giuridica esistenza della notifica già sollevata in primo grado.

Accertato il vizio di ultrapetizione, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, perché si pronunci sull’appello del contribuente. I restanti motivi di entrambi i ricorsi restano assorbiti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *