Esborso effettivo e onere della prova nell’indebito arricchimento (Cass. civ. Sez. II n. 19717 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041, primo comma, cod. civ., la prova dell’effettivo esborso e della correlativa diminuzione patrimoniale integra un elemento costitutivo del diritto fatto valere e non una eccezione in senso proprio. Ne consegue che il giudice ha il potere-dovere di accertare d’ufficio la sussistenza di tale presupposto, senza che possa configurarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.. Il riconoscimento parziale del credito da parte del convenuto, lungi dal dispensare l’attore dall’onere probatorio, non è idoneo a supplire alla mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale dedotta. Il richiamo alla disciplina delle prestazioni professionali di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 resta estraneo al diverso referente normativo dell’indebito arricchimento.
Il Fatto
Un professionista convenne in giudizio il Comune, esponendo di aver svolto su incarico dell’ente prestazioni professionali relative alla costruzione di un mercato ortofrutticolo comunale, di uno svincolo stradale e del relativo impianto segnaletico. Dedusse di aver ricevuto solo una parte dei compensi e dei rimborsi dovuti per le prestazioni accessorie previste dagli artt. 4 e 6 della legge n. 143/1949, a fronte di una somma richiesta pari al 60% degli onorari. Chiese la condanna dell’ente al pagamento della differenza o, in subordine, un indennizzo per indebito arricchimento.
Il giudice di primo grado rigettò entrambe le domande, rilevando la nullità dei contratti per difetto di forma scritta e, quanto all’azione ex art. 2041 cod. civ., la mancata prova dell’entità delle maggiori spese asseritamente sostenute. La Corte d’Appello, non impugnato il capo relativo all’azione contrattuale, confermò il rigetto dell’azione di arricchimento senza causa per difetto di prova dell’effettivo esborso. Il professionista ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 180, secondo comma, cod. proc. civ. La questione relativa alla percentuale del rimborso forfetario sarebbe stata sollevata tardivamente dal Comune solo con la comparsa conclusionale di primo grado.
La Corte ha respinto il motivo osservando che il giudice davanti al quale è proposta l’azione di rimborso di spese ha il potere-dovere di accertare se le spese siano state realmente affrontate. L’effettivo esborso costituisce elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio e non oggetto di eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata. Il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si verifica, ha precisato la Corte richiamando Cass. n. 12750 del 01/09/2003, quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati parimenti rigettati. Esauritasi la domanda contrattuale per effetto del giudicato, residuava la sola azione di indebito arricchimento. Il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 27331/2006 è stato giudicato inconferente: quella pronuncia riguarda l’azione contrattuale e i compensi accessori regolati dalla legge n. 143/1949, mentre nel caso di specie viene in rilievo l’art. 2041, primo comma, cod. civ.
Rispetto a tale referente normativo, la Corte ha confermato che l’attore può conseguire l’indennizzo solo se prova di aver effettivamente subito una diminuzione patrimoniale di determinato ammontare, da compararsi con il correlativo vantaggio dell’ente. Incombe a chi promuove l’azione di arricchimento senza causa provarne i fatti costitutivi, come affermato da Cass. n. 1061 del 23/04/1963. Il riconoscimento da parte del Comune di un importo minore di quello preteso non vale a superare tale onere probatorio.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese, essendo il Comune rimasto intimato.
Nota della Redazione
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