Ordinanza ingiunzione codice strada va emessa entro 120 giorni (Cass. civ. Sez. II n. 20376 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui per la violazione del codice della strada è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, l’ordinanza ingiunzione deve essere emanata entro il termine perentorio di 120 giorni stabilito dall’art. 204, comma 1, cod. strada, applicato in via analogica. La disciplina speciale del codice della strada prevale, per questo profilo, sulla disciplina generale dell’art. 18 e dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, che non prevede alcun termine per l’adozione dell’ordinanza. In mancanza, l’amministrazione decade dall’azione sanzionatoria e l’ordinanza ingiunzione va annullata, restando irrilevante il solo termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione.
Il Fatto
Un automobilista, al quale era stata contestata la guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente, ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di circa 2.012 euro. L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.
La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza, adottata oltre 120 giorni dopo l’infrazione. L’amministrazione è rimasta intimata e la questione, per la sua valenza nomofilattica, è stata rimessa all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Sezione Seconda muove dalla disciplina dell’art. 218, comma 6, cod. strada, che punisce la guida durante la sospensione della patente, e dall’art. 202, comma 3-bis, cod. strada, che per tale ipotesi esclude il pagamento in misura ridotta. In questi casi il verbale di contestazione non è autonomamente impugnabile e non diviene titolo esecutivo per la sola mancata impugnazione: l’unico provvedimento impugnabile resta l’ordinanza ingiunzione.
Su questo punto si era consolidato l’orientamento secondo cui la disciplina generale richiamata dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 non prevede un termine per l’adozione dell’ordinanza, ma solo il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione, decorrente dal giorno della violazione.
La Corte supera tale indirizzo richiamando la Corte cost. n. 380/2008, che per questa ipotesi aveva indicato, come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, proprio l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni dell’art. 204 cod. strada. La soluzione è accolta.
Il mutamento di indirizzo si fonda, sul piano strutturale, sul carattere speciale della disciplina del codice della strada rispetto a quella generale richiamata. Sul piano funzionale, rileva la salvaguardia della certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche e delle condizioni di esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sarebbero indebolite se il procedimento sanzionatorio potesse perfezionarsi a distanza di anni dall’infrazione.
Il ricorso è quindi accolto, il provvedimento impugnato è cassato e, decidendo nel merito, l’ordinanza ingiunzione è annullata per la decadenza dell’amministrazione dall’azione sanzionatoria. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione del non univoco orientamento giurisprudenziale sollecitato al ripensamento dalla pronuncia della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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