Riclassamento catastale D/8 e onere probatorio dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 20582 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sul classamento catastale proposto dall’Amministrazione finanziaria in rettifica della rendita attribuita dal contribuente, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sull’Ufficio, che deve dimostrare i presupposti di fatto della riclassificazione e le condizioni su cui si fonda l’accertamento. La perizia stragiudiziale di parte costituisce prova atipica ammissibile nel processo tributario e può essere posta a fondamento della decisione, anche se contestata dalla controparte, purché il giudice espliciti le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente. Il difetto di autosufficienza e la richiesta di rivalutazione del merito rendono inammissibili i motivi che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge, sollecitino un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione commerciale presentava, nel marzo 2011, procedura Docfa di variazione per frazionamento, fusione e diversa distribuzione degli spazi interni, attribuendo alle particelle la categoria C/1. Nel marzo 2012 l’Agenzia del Territorio, previo sopralluogo, rettificava il classamento in categoria D/8, con rendite maggiori, modificando anche la categoria di un’ulteriore unità adibita a uffici amministrativi e non interessata dalla procedura.
La proprietaria impugnava con separati ricorsi gli avvisi di accertamento, contestando classamento e rendita. La Commissione tributaria di Roma, riuniti i ricorsi, li respingeva. La Commissione regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello della contribuente, sul rilievo che gli immobili non costituiscono un complesso unitario di carattere speciale ma unità autonome di carattere ordinario. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con controricorso e memorie.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato autosufficiente, avendo trascritto le allegazioni difensive sulla descrizione del compendio. La Corte esamina anzitutto la seconda censura, pregiudiziale perché attiene alla asserita apparenza della motivazione, e la rigetta: la sentenza illustra lo svolgimento del processo e individua con chiarezza la ratio decidendi. L’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e l’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 sono violati solo quando la motivazione, pur materialmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione, restando sotto il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il primo motivo è inammissibile. Sotto l’apparente violazione dell’art. 10 legge n. 1249/1939, l’Ufficio sottopone alla Corte una descrizione del compendio divergente da quella accertata, chiedendo una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo, fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile. Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non di questioni o argomentazioni; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
La quarta censura è infondata. La ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. è violata solo se il giudice l’abbia invertita. Se l’Ufficio intende riclassificare un immobile deve dimostrare i presupposti di fatto della riclassificazione; il giudice non può trarre prova positiva dall’insuccesso probatorio del contribuente in difetto di assolvimento dell’onere posto a carico dell’Ufficio. Nel processo tributario la relazione di stima di parte è perizia di parte, ma può elevarsi a fonte di convincimento se il giudice ne spieghi le ragioni. La Commissione regionale ha bilanciato i dati probatori offerti dalle parti con tipica valutazione di concludenza, senza violare l’art. 115 cod. proc. civ., che è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti.
L’ultima censura è priva di pregio: il giudice di merito può fondare la decisione su una perizia stragiudiziale, anche se contestata, purché ne motivi adeguatamente la valutazione. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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