Giudicati tributari contrastanti: prevale il secondo in ordine temporale (Cass. civ. Sez. V n. 20656 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di due giudicati contrastanti formatisi sulla medesima questione, per stabilire quale debba prevalere occorre applicare il criterio temporale, con la conseguenza che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione ammessa esclusivamente quando la decisione impugnata non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione o della identità delle questioni prospettate, così che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Non ricorre pertanto il vizio di motivazione apparente quando il percorso argomentativo, ancorché conciso, sia individuabile e funzionale alla verifica in sede di impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 30.351,78 per IRPEF 2003, oltre addizionali, sanzioni e interessi. La cartella faceva riferimento a un iscrizione a ruolo a seguito di accertamento e a una decisione della Commissione tributaria regionale resa esecutiva in data 02/05/2013.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, a sua volta, rigettava l’appello del contribuente, rilevando che doveva essere preferito l’orientamento che attribuisce prevalenza al secondo giudicato sul primo. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre l’agente della riscossione restava intimato senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo mezzo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del ruolo, ai sensi dell’art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, oltre che affetto da difetto di autosufficienza, poiché il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva implicitamente ritenuto infondata l’eccezione di nullità. È stato richiamato il principio per cui l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
Con il secondo mezzo si deduceva la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinazione con l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omessa indicazione delle ragioni della decisione. La Corte ha dichiarato il motivo ammissibile, disattendendo l’eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell’art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ., perché in questa sede non era stata formulata censura di omesso esame di fatto decisivo.
Nel merito, la Corte ha ricordato l’orientamento consolidato secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, mentre non è configurabile in presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma: nel caso di specie la Commissione tributaria regionale aveva richiamato la motivazione di primo grado e aveva esplicitato il principio di diritto applicato, sicché la decisione assolveva adeguatamente al requisito di contenuto richiesto.
Da ultimo, la Corte ha confermato che, in presenza di più giudicati contrastanti sulla medesima questione, occorre dare prevalenza all’ultimo intervenuto cronologicamente, sempre che non sia stato sottoposto a revocazione, circostanza non allegata né dedotta nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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