Recupero riposo settimanale autisti entro terza settimana 90 ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20794 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di periodi di riposo dei conducenti addetti al trasporto su strada, l’art. 8, paragrafo 6, del Regolamento CE n. 561/2006 va interpretato nel senso che il termine complessivo di riposo da fruire entro la terza settimana successiva è di 90 ore, corrispondenti a due riposi ordinari di 45 ore ovvero a un riposo ordinario di 45 ore e uno ridotto di 24, con recupero delle 21 ore mancanti entro la terza settimana, affiancandole ad altro periodo di riposo. È pertanto errata l’interpretazione che fissa in 69 ore il limite minimo del riposo complessivo, dovendosi escludere che tre riposi settimanali di 24 ore, per totali 72 ore, siano di per sé idonei al recupero delle energie psico-fisiche. La circolare ministeriale interpretativa non può assurgere a fonte integrativa idonea a derogare alla norma euro-unitaria.
Il Fatto
Due lavoratori, autisti addetti a tratte superiori a 50 km con qualifica di operatori di esercizio, convenivano in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento per il mancato godimento dei riposi settimanali maturati e non fruiti nel periodo 2007-2013, oltre a differenze retributive per indennità di agente unico.
Il Tribunale rigettava le domande per carenza di allegazione e inadeguatezza probatoria. La Corte d’Appello di Palermo confermava, ritenendo che il Regolamento comunitario esigesse un congruo periodo di riposo mai inferiore a 69 ore complessive entro la terza settimana e che tale esigenza potesse essere soddisfatta anche mediante riposi frazionati. I lavoratori ricorrevano per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella corretta lettura dell’art. 8, paragrafo 6, del Regolamento CE n. 561/2006, applicabile ratione temporis agli anni oggetto della domanda, e non il successivo Regolamento n. 1054/2020.
Il passaggio decisivo è il dato di partenza del ragionamento dei giudici di merito. La Corte territoriale aveva ritenuto che ciò che rilevasse fosse il godimento, entro la terza settimana, di riposi non inferiori a 69 ore complessive. Secondo la Suprema Corte, invece, dal tenore letterale della norma europea emerge che il termine complessivo di riposo da fruire entro la terza settimana è di 90 ore: due riposi ordinari di 45 ore, oppure un riposo ordinario di 45 ore e uno ridotto di 24, con la possibilità di recuperare le 21 ore mancanti entro la terza settimana affiancandole ad altro periodo di riposo.
La Corte precisa che la tematica della infrazionabilità dei riposi e dei relativi limiti non è decisiva: anche a prescindere da essa, è errato il presupposto del ragionamento di secondo grado, che aveva considerato i tre riposi di 24 ore goduti ogni settimana, per un totale di 72 ore, comunque idonei al recupero delle energie psico-fisiche.
Ne deriva che l’intera problematica dell’idoneità delle allegazioni, della rilevanza della circolare ministeriale del 29.4.2015 e dell’attitudine probatoria dei documenti prodotti deve essere rivalutata alla luce del parametro normativo correttamente individuato, e non secondo quello erroneamente indicato dai giudici di appello. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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