Domanda ridotta in appello non è nuova se contenuta nell’originaria (Cass. civ. Sez. I n. 8934 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda con cui in appello si chiede l’accoglimento della pretesa per un importo minore rispetto a quella originaria è implicitamente contenuta nella domanda avanzata in primo grado e riproposta in appello, e non integra pertanto domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Le variazioni quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine non sono vietate, perché non comportano violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa della controparte. L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione.

Il Fatto

Un Comune ha emesso due decreti ingiuntivi nei confronti della società concessionaria della gestione di un parcheggio pubblico e dello svolgimento di servizi viabilistici, chiedendo il pagamento dei corrispettivi di concessione e delle prestazioni rese dalla polizia locale in occasione degli eventi ospitati nella struttura.

La società ha proposto distinte opposizioni, contestando il quantum e negando in radice il secondo credito, e ha avanzato domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito. Il Tribunale ha accolto parzialmente la prima opposizione e rigettato la seconda. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, ritenendo peraltro inammissibile, perché nuova, la richiesta di limitare l’obbligo ad alcune sole manifestazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 cod. civ. Quanto al profilo letterale, osserva che la ricorrente si limita a proporre una propria lettura della clausola negoziale, senza confutare quella, parimenti compatibile con il testo, adottata dal giudice del merito. Il motivo scivola così in una censura di merito: l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, e non è idonea la mera contrapposizione di una difforme interpretazione.

Neppure convince il profilo del secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. Il riconoscimento, da parte del Comune, di essersi riservato una discrezionalità nel valutare la necessità dell’intervento del personale non implica che, in caso di esercizio positivo di tale discrezionalità, il servizio fosse gratuito.

Il secondo motivo è invece accolto nella censura di error in procedendo. Il Tribunale aveva applicato l’obbligo di pagamento a tutte le manifestazioni, musicali e non, rigettando in modo indifferenziato la richiesta di compensazione e la domanda restitutoria. La Corte d’appello non poteva ravvisare una domanda nuova in una deduzione che focalizzava il thema decidendum su una parte soltanto di quanto richiesto in primo grado. Il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia, ma la domanda proposta in via subordinata e implicitamente contenuta in quella avanzata in primo grado non integra violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (Sez. L n. 23563 del 2008); le variazioni quantitative del petitum non introduttive di nuovi temi non sono vietate (Sez. 3 n. 9522 del 2007).

Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha fondato l’obbligazione sul contratto scritto e ha solo corroborato l’interpretazione testuale con il comportamento delle parti, nel rispetto dell’art. 1362, comma 2, cod. civ., applicabile anche alla Pubblica Amministrazione che agisca iure privatorum (Sez. 1 n. 1651 del 1972). Il quarto motivo è privo di decisività, perché i documenti contestati sono stati usati come elementi presuntivi e collaterali. Il quinto motivo è inammissibile, non avendo la sentenza attribuito all’art. 31 del Regolamento di Polizia Municipale valenza impositiva. Il sesto e il settimo motivo colpiscono argomentazioni svolte ad abundantiam, la cui eliminazione non inficia la ratio principale.

La Corte accoglie dunque il secondo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare se e quando i pagamenti menzionati siano stati eseguiti e il relativo titolo, traendone le conseguenze ai fini della determinazione della materia del contendere: la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento travolge il decreto ingiuntivo, che deve essere revocato (Sez. 1 n. 13085 del 2008).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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