Classamento catastale di immobile in comproprietà e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. V n. 21002 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile del quale siano proprietari più soggetti dà luogo a un litisconsorzio necessario originario tra tutti i comproprietari, poiché l’accertamento è vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo e non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura della medesima unità immobiliare. La qualità di litisconsorte spetta anche al titolare di un diritto reale, con la conseguenza che il litisconsorzio necessario sussiste anche tra usufruttuario e nudo proprietario. Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, e ne deriva la nullità dell’intero giudizio, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio per la rinnovazione del contraddittorio.
Il Fatto
Due avvisi di accertamento, di identico contenuto dispositivo, rettificavano la rendita catastale proposta con dichiarazione di variazione docfa per una medesima unità immobiliare a destinazione commerciale, trasformata da cinema a palestra. La rettifica elevava la rendita proposta a un valore superiore. L’unità immobiliare risultava in comproprietà: una società ricorrente per una quota di proprietà e la ricorrente persona fisica per una quota in usufrutto, mentre la nuda proprietà di una porzione spettava a un terzo, rimasto estraneo ai giudizi.
Le impugnazioni, trattate separatamente dai giudici di merito, erano state rigettate in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno con quattro motivi, dolendosi anche della mancata integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi, pur non essendo proposti avverso la stessa sentenza, perché viene in considerazione la medesima unità immobiliare e avvisi di identico contenuto dispositivo, oggetto di impugnazioni trattate separatamente senza formale riunione. La riunione è disposta in ragione del litisconsorzio necessario, ancor prima che della comunanza delle questioni, e del giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause.
In via pregiudiziale i ricorrenti deducono la nullità dei giudizi. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà dà luogo a litisconsorzio necessario originario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che l’accertamento, vincolante ai fini del potere impositivo, conduca a valutazioni diverse sulla natura della medesima unità immobiliare (Cass. n. 16988 del 2023; Cass. n. 17020 del 2020; Cass. n. 1009 del 2020; Cass. n. 3068 del 2014).
È stata poi affermata la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (Cass. n. 9394 del 2017; Cass. n. 26388 del 2008). La Corte non trascura l’orientamento più recente delle Sezioni Unite n. 9006 del 2021, che — dando preminenza al principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa — esclude la rilevabilità del difetto quando il litisconsorte pretermesso intervenga volontariamente in cassazione, aderendo alle difese del litisconsorte presente, con verifica dell’assenza di pregiudizio.
Nel caso concreto l’unità immobiliare risultava intestata, oltre che alle ricorrenti, anche a un terzo per la nuda proprietà di una quota. Alla stregua dell’orientamento che riconosce al titolare di un diritto reale la qualità di litisconsorte, sussiste il litisconsorzio necessario anche tra usufruttuario e nudo proprietario (Cass. n. 17020 del 2020; Cass. n. 32836 del 2019; Cass. n. 24101 del 2012). Non risultando formato alcun autonomo giudicato nei confronti del comproprietario pretermesso, e non avendo i giudici del merito disposto l’integrazione del contraddittorio, le sentenze sono cassate per nullità dell’intero giudizio. Le cause sono rinviate alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame previa integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario pretermesso, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.