Fattura e interruzione della prescrizione nel contratto di trasporto (Cass. civ. Sez. III n. 21060 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di spedizione e trasporto il termine annuale di prescrizione dei relativi diritti decorre, per espressa previsione speciale, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione, non dal termine di pagamento eventualmente assegnato in fattura. La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, non è di per sé idonea a costituire in mora il debitore né a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma quarto, cod. civ., essendo necessaria una espressa richiesta o intimazione di pagamento che manifesti in modo inequivocabile la volontà di esercitare il diritto. È pertanto inammissibile l’espediente di cartolarizzare un credito risarcitorio in una fattura per differire il dies a quo della prescrizione breve.
Il Fatto
Una società di autotrasporto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di euro 30.000 in favore di una società di spedizioni, in relazione a due fatture rimaste parzialmente impagate. A fondamento dell’opposizione la debitrice deduceva l’estinzione del credito per compensazione con il proprio credito risarcitorio, portato da una fattura emessa per i danni sofferti a causa di ritardi nei trasporti del 2013, chiedendo altresì la condanna della controparte al pagamento di ulteriori euro 53.550 per i danni dei mesi di gennaio e febbraio 2014.
Accolta in primo grado, la domanda era disattesa dalla Corte d’Appello di Torino, che condannava la società opponente al pagamento e rigettava le riconvenzionali, ravvisando la prescrizione del credito risarcitorio per decorso del termine annuale. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2935 cod. civ., in relazione agli artt. 1184 e 1185 cod. civ., sostenendo che la fattura, spedita e contabilizzata dal vettore con termine di pagamento a sessanta giorni, rendesse il credito non esigibile prima della scadenza e che pertanto, con la notifica dell’atto di citazione in opposizione del settembre 2015, il termine fosse stato interrotto.
La Corte rigetta il motivo muovendo dall’art. 2951, comma primo, cod. civ., che fissa in un anno la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto. Il terzo comma della medesima disposizione individua il dies a quo nella riconsegna della cosa al luogo di destinazione, con regola speciale rispetto all’art. 2935 cod. civ.. La ratio legis è quella di circoscrivere in un ristretto arco temporale l’azionabilità dei diritti, ancorando saldamente il decorso del termine alla consegna anche in ipotesi di furto della merce, secondo il richiamato precedente Cass. n. 15936 del 2002.
Il Collegio osserva che la società ha preteso di cartolarizzare il credito risarcitorio relativo al secondo semestre 2013 in una fattura, assumendo di differire il decorso della prescrizione a valle del termine di pagamento concesso alla controparte. Un tale modo di procedere è arbitrario in assenza di espressa previsione contrattuale.
Quanto all’efficacia interruttiva, la Corte ribadisce che la fattura commerciale si inquadra tra gli atti a contenuto partecipativo e che la sua emissione e trasmissione non sono sufficienti alla costituzione in mora, occorrendo un’elemento ulteriore costituito da una espressa richiesta di pagamento (Cass. n. 10434 del 2002, Cass. n. 23676 del 2006, Cass. n. 806 del 2009). La fattura può risultare idonea solo se emessa in esecuzione di un contratto a pagamenti ripetuti, corredata dall’indicazione di un termine e dall’avviso di costituzione in mora (Cass. n. 6549 del 2016). Poiché l’atto di interruzione non deve necessariamente consistere in una intimazione, bastando una dichiarazione che manifesti l’intenzione di esercitare il diritto (Cass. n. 26189 del 2020, Cass. n. 1166 del 2018, Cass. n. 24913 del 2022), il Collegio conferma la pronuncia correggendone la motivazione: il mero invio della fattura, nell’ambito di un fitto scambio di comunicazioni, non integrò la mora. Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, relativo alla prova del credito risarcitorio.
Nota della Redazione
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