Spese di custodia del veicolo sequestrato soggette a prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. II n. 21119 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale. Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con quello dell’avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode. Il termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 209 cod. strada, resta circoscritto al diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Fatto

I ricorrenti si opponevano a un’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto, con la quale veniva intimato il pagamento di € 1.849,05 a fini di recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il Tribunale di Lecce respingeva l’appello.

Il Tribunale aveva qualificato la pretesa come rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, non come pagamento di una sanzione amministrativa prescritta. Il credito era maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode. I soccombenti ricorrevano in Cassazione, deducendo la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 e 28 della legge n. 689 del 1981, per essere decorso il termine di cinque anni dal giorno di commissione della violazione sanzionata. La Corte ha dichiarato la censura palesemente infondata.

Il Collegio ha osservato che il termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 209 cod. strada, riguarda il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie. Esso non si estende alla diversa pretesa azionata nel giudizio.

La controversia concerneva, infatti, il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, ossia dal Ministero dell’Interno, quale debitore finale di tali indennità (richiamata Cass. n. 25643 del 2022), a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982.

Tali spese devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che sia pronunciata ordinanza di archiviazione o sentenza irrevocabile di accoglimento dell’opposizione, ovvero ricorra l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell’art. 28 della stessa legge per le somme ivi considerate.

In mancanza di disposizioni specifiche, la Corte ha quindi affermato che il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con l’avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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