Finestre di accesso applicabili agli invalidi per pensione anticipata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21644 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. finestre di accesso previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento. Il chiaro tenore testuale della norma individua in modo ampio l’ambito soggettivo dello slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che a decorrere dal 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta per le donne, ma anche a tutti coloro che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata. La ricorrente in primo grado aveva chiesto la retrodatazione del trattamento all’1.4.2014, rispetto alla decorrenza riconosciuta in via amministrativa dall’Inps a partire dall’1.3.2015.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva respinto il gravame dell’Istituto previdenziale. I giudici di merito avevano ritenuto che la disposizione sullo slittamento di un anno non si applicasse a chi accede alla pensione anticipata in presenza dei requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali, valorizzando l’esigenza di favorire un rapido accesso alla pensione per i soggetti con invalidità superiore all’ottanta per cento. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cd. finestre di accesso o mobili anche nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento. Secondo l’Istituto, lo slittamento di un anno vale pure per costoro, trattandosi di norma di applicazione generale, con le sole deroghe espressamente previste dalla legge.

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il Collegio richiama il principio già affermato in controversie su fattispecie analoghe, secondo cui il regime delle finestre si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento. La conclusione si desume dal tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo dello slittamento, estendendolo non solo a chi matura il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.

Il percorso argomentativo si fonda sulla continuità con i precedenti richiamati — Cass. n. 16591 del 2022, Cass. n. 37697 del 2021, Cass. n. 17278 del 2020, Cass. n. 2382 del 2020, Cass. n. 15964 del 2019, Cass. n. 32591 del 2018 e Cass. n. 29191 del 2018 — ai quali la Corte dichiara di voler dare continuità. La lettura estensiva dell’ambito soggettivo prevale quindi sull’interpretazione restrittiva seguita dai giudici di merito, che avevano escluso l’applicabilità dello slittamento agli invalidi beneficiari della pensione anticipata.

Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che riesaminerà il merito alla luce dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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