Mansioni dirigenziali e sindacato di legittimità sul compendio probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21645 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il controllo sulla qualificazione delle mansioni e sul riconoscimento della qualifica dirigenziale non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, formalmente costruito come violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., tenda in realtà a ottenere un terzo grado di merito. L’appellativo di “direttore” non è di per sé significativo, né l’inquadramento di favore come pseudodirigente è sufficiente a fondare la pretesa qualifica, ove difetti la prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori.

Il Fatto

Un lavoratore ha agito nei confronti dell’associazione datoriale per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 1.1.1978, e le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto la pretesa, ritenendo non acquisite prove sufficienti a dimostrare il grado di autonomia, responsabilità e poteri propri della figura dirigenziale.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria. L’associazione è rimasta intimata. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437, secondo comma, e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale trascurato l’assenza di contestazioni specifiche sulla qualità di direttore-dirigente. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 1 del CCNL Dirigenti di aziende industriali, per avere il giudice di merito escluso la qualifica nonostante le risultanze della prova orale.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata.

Il Collegio richiama il principio secondo cui spetta al solo giudice di merito scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Nessuno dei due motivi individua dunque un errore di diritto: essi involgono apprezzamenti di merito sul concreto espletamento delle mansioni dirigenziali, sottratti al sindacato di legittimità. La Corte osserva inoltre che il datore di lavoro può inquadrare come dirigente, in via di favore, un dipendente addetto a mansioni non classificate come tali dal contratto applicato — il fenomeno del c.d. pseudodirigente — ma nel caso concreto la sentenza impugnata ha chiarito che l’appellativo di “direttore” non era significativo ai fini della qualifica, ha esaminato il quadro probatorio e ha concluso per la carenza di prova sulle mansioni superiori, dando atto dell’opposizione del datore di lavoro alla prospettazione attorea.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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