Dazio antidumping dovuto su merce in custodia temporanea all’entrata in vigore (Cass. civ. Sez. V n. 21758 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione doganale all’importazione sorge, ai sensi dell’art. 77 del CDU e dell’art. 201 del CDC, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, e non con il mero attraversamento della linea di confine. Le merci non unionali presentate in dogana e collocate in custodia temporanea non sono soggette a dazi finché non siano vincolate a un regime doganale. Ne consegue che la merce ancora in custodia temporanea alla data di entrata in vigore di un Regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio resta assoggettata alla misura protettiva, se successivamente immessa in libera pratica con dichiarazione accettata dopo tale data. L’assoggettamento può essere evitato solo con la riesportazione nei termini di legge.

Il Fatto

Una società importatrice acquistava partite di piatti di acciaio inossidabile laminato a freddo, originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Le merci giungevano nel territorio unionale il 6, il 17 e il 20 marzo 2015 e venivano collocate in custodia temporanea in un magazzino doganale di Venezia, in attesa dello sdoganamento.

Il 24 marzo 2015 entrava in vigore, con il Regolamento UE n. 2015/501, il dazio antidumping provvisorio, poi reso definitivo con il Regolamento UE n. 2015/1429. La società presentava istanza di rimborso del dazio versato, sostenendo che l’obbligazione doganale era già sorta prima dell’istituzione del dazio, per effetto del passaggio della linea doganale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rigettava l’istanza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per priorità logica, il secondo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha esposto con argomentazione comprensibile e non contraddittoria le ragioni del rigetto della richiesta di rimborso, superando il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, i giudici ribadiscono che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

Passando al primo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo. I dazi doganali sono dovuti quando sorge un’obbligazione doganale. L’art. 77 del CDU e l’art. 201 del CDC la collegano all’immissione in libera pratica e la fanno sorgere al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. Non basta, dunque, il mero attraversamento della linea di confine, che rileva solo se la merce è sottratta al controllo doganale o introdotta irregolarmente: occorre la manifestazione di volontà espressa con la dichiarazione doganale, che indica la destinazione attribuita alla merce.

Quanto alla custodia temporanea, gli artt. 96 e 98 del TULD ne disciplinano lo svolgimento; l’art. 5, punto 17, del CDU la definisce come la situazione delle merci non unionali custodite sotto vigilanza doganale tra la presentazione in dogana e il vincolo a un regime doganale o la riesportazione; l’art. 144 del CDU ne fissa la decorrenza e l’art. 149 la durata massima. L’art. 50 del CDC dettava regola analoga. Durante tale fase l’obbligazione doganale non sorge.

Nel caso concreto, la Corte rileva che le bollette doganali sono state emesse il 3, il 13 e il 20 aprile 2015, dunque in data successiva all’entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio. Alla data del 26 marzo 2015 le merci erano ancora in custodia temporanea, non sdoganate. L’assoggettamento al dazio poteva essere evitato solo con la riesportazione consentita dall’art. 149; la destinazione all’immissione in libera pratica, indicata con la dichiarazione accettata dopo l’istituzione della misura, aveva reso applicabile il dazio appena introdotto.

La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è dichiarata inammissibile per genericità e comunque infondata, non sussistendo dubbi interpretativi. Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la condanna alle spese, la Corte ricorda il principio per cui la condanna al pagamento delle spese di lite non richiede un’espressa domanda della parte vittoriosa, essendo naturale conseguenza di legge ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.; nel processo tributario l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la ripetibilità delle spese anche quando l’Amministrazione si sia costituita con un funzionario delegato. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *