Sospensione dell’atto impositivo e interesse ad agire del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22114 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564 del 1994, nel consentire che l’avviso di pagamento ex art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995, sospeso dall’amministrazione ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1-bis, sia impugnato insieme all’atto modificativo o confermativo successivamente adottato, attribuisce al contribuente una facoltà e non un onere. Tale facoltà non esclude di per sé l’interesse ad agire in via immediata contro l’atto sospeso, né dequalifica quest’ultimo ad atto presupposto del provvedimento successivo. La sospensione cautelare degli effetti non priva l’atto impositivo della sua attitudine lesiva: permane l’accertamento della pretesa creditoria, con i correlati obblighi di rappresentazione in bilancio, fino all’annullamento in autotutela o all’accoglimento del ricorso. L’interesse va quindi valutato secondo i requisiti dell’attualità e della concretezza, senza automatismi.
Il Fatto
Una società consortile ha ricevuto tre avvisi di pagamento, emessi nel 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria contestava i presupposti dell’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica per gli anni 2008-2013, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995. In pendenza dell’istruttoria su un’istanza di riconoscimento del legittimo affidamento presentata dalla stessa contribuente, gli effetti degli avvisi sono stati sospesi.
La società ha impugnato gli avvisi davanti alla CTP, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La CTR ha confermato, richiamando l’art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564 del 1994. Nel frattempo erano stati notificati gli atti confermativi, a loro volta impugnati dalla contribuente. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato letterale della norma: il contribuente “può” impugnare l’atto modificativo o confermato insieme a quello confermativo. Si tratta di una previsione che amplia i margini di tutela, consentendo di attendere le determinazioni definitive dell’amministrazione senza decadere dall’impugnazione dell’atto originario. La facoltà così riconosciuta non dequalifica l’atto sospeso ad atto meramente presupposto.
Il quadro normativo si completa con il comma 1-quater, introdotto dalla legge n. 28 del 1999, che prevede la cessazione della sospensione con la pubblicazione della sentenza in caso di pendenza del giudizio. Da ciò si trae conferma che non sussiste alcun automatismo tra sospensione dell’atto e interesse ad agire: la norma presuppone la prosecuzione del giudizio anche quando l’amministrazione sospenda in via cautelare il provvedimento impugnato.
La Corte ricorda che l’avviso di pagamento ex art. 14 TUA è atto autonomamente impugnabile, in quanto contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell'”an” e nel “quantum” (Cass. n. 18731 del 2009). La sua sospensione cautelare blocca la riscossione, ma non elimina gli effetti di accertamento: fino all’autotutela o all’accoglimento del ricorso, permangono l’obbligo di iscrizione della posta passiva in bilancio e il correlato accantonamento a fondo rischi.
Ulteriore conferma dell’interesse immediato deriva dall’assenza di limiti temporali per l’emissione dell’atto confermativo o modificativo, a differenza di quanto previsto dall’art. 21-quater legge n. 241 del 1990. Né vale il richiamo all’economia processuale: la tutela giurisdizionale non può essere compressa in ragione dell’esercizio di poteri cautelari dell’amministrazione. L’eventuale annullamento in autotutela dà luogo a cessazione della materia del contendere, non a sopravvenuta carenza di interesse (Cass. n. 5098 del 2022).
Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi d’appello.
Nota della Redazione
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