Esenzione IMU dei consorzi ASI e difetto del requisito oggettivo (Cass. civ. Sez. V n. 22601 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU prevista per gli immobili posseduti dai consorzi tra enti territoriali richiede il concorso di due requisiti: la destinazione esclusiva degli immobili all’espletamento di compiti istituzionali e l’esenzione soggettiva di tutti gli enti consorziati. La nozione di compiti istituzionali non si confonde con quella di interesse pubblico, nè ricomprende le attività economiche, quali la locazione o l’assegnazione di beni a terzi verso corrispettivo. Grava sul consorzio l’onere di provare che i beni non rientrino nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur deducendo violazione di legge, censuri accertamenti di fatto o l’interpretazione del contratto senza indicare le norme ermeneutiche violate e le ragioni dello scostamento.

Il Fatto

Un consorzio per l’area di sviluppo industriale impugna davanti alla giustizia tributaria l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso da un comune, relativo a quattro lotti. Il giudice di primo grado accoglie solo in parte il ricorso, riconoscendo la non debenza del tributo per uno dei lotti a partire da una certa data e confermando la debenza per gli altri tre. Il contribuente propone appello, che i giudici regionali rigettano, con compensazione delle spese.

Il consorzio ricorre allora per cassazione con due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sull’esenzione e la prova dell’assegnazione dei lotti a terzi. Il comune resiste con controricorso e memoria illustrativa. La questione approda in Cassazione per stabilire se sussistano i requisiti dell’esenzione e se il secondo motivo sia scrutinabile nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, riprodotto nell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011. Richiamando le Sezioni Unite n. 14293 del 2010 e Cass. n. 12797 del 2016, il collegio ribadisce che i consorzi ASI perseguono finalità pubblicistiche solo entro certi limiti, restando per il resto soggetti alla disciplina degli enti con finalità lucrativa. I requisiti richiesti sono due: la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali e l’esenzione di tutti i consorziati.

Il collegio valorizza la norma interpretativa dell’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002, che estende l’esenzione anche ai rapporti tra enti territoriali ed enti individualmente esenti. Ribadisce poi che grava sul consorzio l’onere di dimostrare tali circostanze e, in particolare, la destinazione esclusiva dei beni all’attività istituzionale, richiamando Cass. n. 26575/2018.

Sul piano sostanziale la Corte esclude che l’esenzione possa riferirsi allo svolgimento di attività imprenditoriale. La nozione di finalità istituzionali non coincide con quella di servizi pubblici, che possono essere svolti anche da altri soggetti. Citando Cass. n. 36028 del 2022, Cass. n. 4997 del 2020 e Cass. n. 24593 del 2010, il collegio precisa che l’esenzione spetta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato ai compiti istituzionali, non quando il godimento del bene è concesso a terzi verso un canone o corrispettivo.

Il primo motivo è quindi infondato. Pur essendo erroneo il riferimento dei giudici di merito alla composizione potenziale del consorzio, resta il difetto del requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento di attività economica non identificabile con le mere finalità istituzionali. Il ricorrente non ha censurato adeguatamente la questione dei beni-merce, valorizzata dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: sotto l’apparente violazione di legge, il consorzio censura accertamenti in fatto e non rispetta il principio di autosufficienza. Quanto a un lotto, i giudici di merito hanno interpretato il preliminare di vendita come traslativo della mera detenzione, poi risolto consensualmente: l’interpretazione contrattuale è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che il ricorrente abbia indicato norme e ragioni dello scostamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *