Notifica inesistente e mancata prova del perfezionamento: inammissibile il ricorso dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 19003 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inesistente la notificazione del ricorso per cassazione eseguita mediante servizio postale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario indicato nella sentenza impugnata, qualora il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo prescelto. In tema di notifica a mezzo posta di un atto processuale, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890/1982, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. L’inesistenza della notificazione o la mancanza di prova del suo perfezionamento nei confronti di anche uno solo dei controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di tre soci di una società a responsabilità limitata, relativamente al maggior reddito di impresa accertato in capo alla società per l’anno d’imposta 1986. Il giudice d’appello aveva ritenuto che la sentenza di primo grado di annullamento dell’accertamento sociale fosse passata in giudicato ai sensi dell’art. 338 c.p.c., a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio. I contribuenti non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, senza esaminare il motivo proposto dall’Agenzia, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 393, 338 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c., concernente l’individuazione della norma applicabile agli effetti dell’estinzione del giudizio di rinvio. Il Collegio ha infatti ritenuto assorbente il profilo concernente le notifiche del ricorso nei confronti dei contribuenti intimati.
Quanto al primo contribuente, l’esame della relata di notifica ha rivelato che il ricorso era stato notificato mediante servizio postale presso un indirizzo di Roma, ove il destinatario era risultato sconosciuto. Tale notificazione, eseguita in luogo diverso dalla residenza del contribuente, indicata nella sentenza impugnata, è stata qualificata come inesistente, essendo rimasta a livello di mero tentativo.
Con riferimento agli altri due contribuenti, la Corte ha rilevato che le notifiche erano state tentate per temporanea assenza dei destinatari. Dagli atti emergeva l’attestazione dell’immissione dell’avviso nella cassetta postale e della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ma non risultava prodotta alcuna documentazione circa l’esito di quest’ultima raccomandata. Il plico con l’attestazione di compiuta giacenza prodotto successivamente non era riconducibile alle notifiche in questione, recando il riferimento a diverse raccomandate.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, la Corte ha affermato che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta può essere data esclusivamente attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente. La mancata produzione di tale documento ha pertanto determinato la carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
L’inesistenza della notifica nei confronti di un contribuente e la mancanza di prova del perfezionamento nei confronti degli altri due hanno comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione della notifica; nulla è stato disposto per le spese, stante la mancata attività difensiva degli intimati, e non si è applicato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo l’amministrazione finanziaria ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 338 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
- Art. 393 c.p.c. – Estinzione del processo