Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 19229 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dal giudice di appello, si limiti a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio e da quel giudice vagliate. La riproduzione dei motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti, senza alcun confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato, integra un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità. Il controllo di legittimità sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche resta altresì ancorato alla verifica della congruità e non illogicità della motivazione, nonché dell’adeguatezza dell’esame delle deduzioni difensive.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 settembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, che aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre alle spese processuali, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione con erronea applicazione della legge penale ex art. 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente, invece di misurarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale in ordine alle ragioni della penale responsabilità, ha di fatto reiterato le stesse considerazioni critiche già avanzate con l’atto di appello e da quel giudice vagliate, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016.

Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha correttamente escluso l’ipotesi della particolare tenuità del fatto: la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina e il dato ponderale complessivo (18 dosi medie) non ne consentono l’inquadramento.

Ne deriva che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo è risultato non consentito anche con riguardo al trattamento punitivo, essendo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha specificato che il dato ponderale dello stupefacente detenuto, la sua tipologia e la suddivisione in dosi, in unione al contesto del fatto — una nota piazza di spaccio — e alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali, non consentono l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero alla luce di Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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