Prescrizioni accessorie e dolo generico nella sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. VII n. 33430 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto. Ne consegue che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, escluso soltanto nell’ipotesi di ignoranza inevitabile. È inammissibile il ricorso che, sul punto, solleciti una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare, aveva trasgredito la prescrizione che gli imponeva di non lasciare il comune di residenza senza preventiva autorizzazione, essendo stato sorpreso in un comune diverso nel corso di un controllo delle forze di polizia.

La sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria è stata confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui le prescrizioni accessorie previste dall’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto. Esse assumono quindi efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, con la conseguenza che la loro violazione, se apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

La Corte richiama sul punto un indirizzo costante, citando Sez. I n. 12889 del 26.02.2018, Sez. VII n. 11217 del 29.01.2014 e Sez. I n. 8412 del 27.01.2009. Rileva che la sentenza impugnata non si è discostata da tale principio, essendo stato dimostrato, e non specificamente contestato, che il condannato non si trovava nel comune di residenza, in quanto sorpreso altrove dalle forze di polizia.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è richiesto il dolo generico, che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile, richiamando Sez. VI n. 58227 del 23.10.2018.

Il ricorrente, pur deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice di merito, sostenendo apoditticamente di ignorare di essersi allontanato dal territorio di residenza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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