Rottamazione ter non estingue il giudizio sugli avvisi di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 20628 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali non produce effetti estintivi sul giudizio che ha ad oggetto gli avvisi di accertamento, atteso che questi ultimi non sono condonabili mediante quella procedura e la relativa pretesa tributaria resta efficace per la parte non estinta. Il giudice tributario che, in presenza di un’istanza di definizione agevolata riferita alle sole cartelle, dichiari l’estinzione dell’intero giudizio, incorre in un errore di diritto. Tale errore è censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non si configura come errore revocatorio. La decisione è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ai coniugi due avvisi di accertamento conseguenti a plusvalenze immobiliari ritenute conseguite nell’anno 2009. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi, con censure nel merito. La Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li rigettava.
In appello i contribuenti depositavano documentazione relativa all’accesso alla procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione ter e chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio. La CTR accoglieva l’istanza. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito.
La Motivazione della Corte
Il motivo investe la declaratoria di estinzione dell’intero giudizio. L’Amministrazione ha chiarito di aver notificato, a seguito della sentenza favorevole di primo grado, cartelle di pagamento per l’esazione provvisoria parziale, pari a due terzi. La procedura agevolativa è stata attivata dai contribuenti proprio nei confronti di queste cartelle, con estinzione della pretesa in relazione alle somme ivi riportate.
Il giudizio, però, ha ad oggetto gli avvisi di accertamento, sui quali la CTR non si è affatto pronunciata. Questi restano pienamente validi ed efficaci per la parte di pretesa non estinta, ossia nella misura di un terzo. La Corte rileva quindi che la CTR ha applicato le conseguenze della definizione agevolata ad atti che non erano condonabili mediante la procedura attivata, la quale incide solo parzialmente sulla pretesa tributaria oggetto del giudizio.
Né può sostenersi che l’errore sia di natura revocatoria. La Corte qualifica espressamente la deviazione come errore di diritto, e non come errore di giudizio revocatorio: ne deriva la piena censurabilità in sede di legittimità. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata.
La Corte rileva inoltre che nel controricorso si è comunicata la scomparsa di una contribuente e la rinuncia all’eredità da parte dell’altro, con permanenza degli eredi. Il ricorso per cassazione non è stato notificato agli eredi, ma alla contribuente scomparsa presso il difensore. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia dovrà verificare anche la fondatezza di tali argomenti e le ricadute sul giudizio, non trascurando quando la scomparsa è divenuta nota nel processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.