Nullità della delibera e incarico esterno la P.A. può eccepire inadempimento (Cass. civ. Sez. I n. 25581 del 20.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con il quale il datore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico, determinandone il compenso, attiene alla gestione del rapporto e ha natura privatistica; rispetto ad esso non sono esercitabili né il potere di autotutela né quello di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti. Qualora tuttavia l’atto risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico, tenuto a conformare la propria condotta alla legge nel rispetto dei principi dell’art. 97 Cost., può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo. In tal caso, prescindendo dallo strumento formalmente utilizzato e dall’autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. Ne consegue che l’illegittimità e dunque la nullità dell’atto amministrativo non ostano all’eccezione di inadempimento sollevata dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato nominato componente della commissione giudicatrice di una licitazione privata per l’affidamento del contratto di concessione, costruzione e gestione di un ospedale. Non avendo ricevuto il compenso, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’ente territoriale per oltre trentasettemila euro.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell’ente ingiunto e la Corte di appello confermava la decisione, rilevando che la delibera di conferimento dell’incarico non era conforme all’art. 84, ottavo comma, del d.lgs. n. 163/2006, che consente la nomina di professionisti esterni solo dopo l’accertamento della carenza in organico di adeguate professionalità. L’ufficio di controllo interno aveva inoltre negato il visto di regolarità sulla determinazione dirigenziale di liquidazione della spesa. La domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento era stata dichiarata inammissibile perché proposta con comparsa di risposta depositata tardivamente. Il componente ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la disapplicazione della delibera regionale in una causa in cui è parte la pubblica amministrazione, fuori dai casi di cognizione incidentale. La Corte lo ritiene manifestamente infondato, richiamando il precedente di Cass., sez. L, n. 3278 del 2020, reso su fattispecie identica.

In quella sede si era chiarito che l’atto di assegnazione dell’incarico, in quanto attinente alla gestione del rapporto, ha natura privatistica: non sono quindi esperibili né l’autotutela né la disapplicazione degli atti presupposti. Il ricorrente si arresta a questo snodo, trascurando il passaggio ulteriore della decisione.

La Corte precisa che, se l’atto contrasta con norma imperativa, l’ente pubblico, vincolato ai principi dell’art. 97 Cost., può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che in quell’atto trovano titolo. Al di là dello strumento usato e dell’autoqualificazione, la condotta della P.A. equivale a quella del contraente che, ritenendo il contratto inefficace per nullità, non vi dia esecuzione.

Il secondo motivo deduce che il ricorrente non era dipendente dell’ente e che non sarebbe invocabile il principio di onnicomprensività della retribuzione. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non considera l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il terzo motivo censura la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, contenuta in comparsa depositata undici anziché venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Il motivo è manifestamente infondato: l’opposizione era stata proposta prima di Cass., Sez. Un., n. 19246 del 2010 e della legge n. 218/2011, ma l’opponente non aveva assegnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, donde l’irrilevanza della questione di retroattività. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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