Modifica della domanda da adempimento a risoluzione in appello (Cass. civ. Sez. II n. 24027/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze, non essendo sufficiente una generica censura di ingiustizia. La facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall’art. 1453, comma 2, c.c. in deroga al divieto di mutatio libelli, si estende alle domande accessorie di restituzione del prezzo e risarcimento del danno, purché i fatti dedotti a fondamento della risoluzione coincidano con quelli posti a base della domanda di adempimento, non introducendo un nuovo tema di indagine. Le argomentazioni formulate ad abundantiam dal giudice di merito, non avendo efficacia determinante sulla decisione, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità.
Il Fatto
Il promissario acquirente aveva convenuto in giudizio il promittente venditore per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di un immobile, deducendo l’inadempimento del convenuto, che si era rifiutato di stipulare l’atto definitivo e non aveva fornito la documentazione necessaria. Il venditore si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente. Il Tribunale rigettava entrambe le domande. In appello, il promissario acquirente, deceduto e rappresentato dagli eredi, impugnava la sentenza, chiedendo, in via subordinata, la risoluzione del contratto e la restituzione degli acconti versati. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello per genericità dei motivi, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica e riteneva inammissibile la domanda di risoluzione e restituzione, perché proposta per la prima volta in appello su un fatto nuovo (l’irregolarità urbanistica).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, relativo alla modifica della domanda da adempimento a risoluzione, rigettando il primo e dichiarando inammissibile il terzo. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità, rilevando che l’appellante si era limitato a dolersi genericamente dell’ingiustizia della sentenza di primo grado, senza indicare specifiche ragioni a sostegno dell’impugnazione della domanda ex art. 2932 c.c., in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., come interpretati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 27199/2017).
Quanto al terzo motivo, con cui si censurava la statuizione ad abundantiam della Corte territoriale sulla nullità del contratto per irregolarità urbanistica, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché le argomentazioni formulate ad abundantiam, non avendo efficacia determinante sulla decisione, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005).
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 8510/2014), secondo cui la facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, ex art. 1453, comma 2, c.c., si estende alle domande accessorie di restituzione del prezzo e risarcimento del danno, a condizione che i fatti dedotti a fondamento della risoluzione coincidano con quelli posti a base della domanda di adempimento. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la domanda di risoluzione fosse fondata su un fatto nuovo (la vendita a terzi), mentre in realtà l’originaria domanda di adempimento era già fondata sull’inadempimento del venditore, consistito nel rifiuto di stipulare il definitivo e nella mancata trasmissione della documentazione necessaria. Pertanto, la modifica della domanda era ammissibile, non introducendo un nuovo tema di indagine. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.