Inammissibile il ricorso che non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 25583 del 20.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando una decisione di merito impugnata in sede di legittimità si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente non censuri tutte le riferite rationes e non dimostri la fondatezza di ogni censura. È insufficiente la doglianza che si confronti con una sola delle ragioni della decisione, perché il suo eventuale accoglimento non potrebbe condurre all’annullamento della pronuncia. L’onere di investire tutte le rationes opera anche quando i motivi ruotino intorno a una questione controversa diversa da quella non contestata.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, determinando maggiori imponibili ai fini Ires e Iva per l’anno d’imposta 2015, costituiti da proventi illeciti derivanti dall’emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, da sottoporre a tassazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993. L’atto era stato notificato anche alla persona fisica ritenuta amministratrice di fatto della società contribuente.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso, non essendo stato allegato il processo verbale di constatazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello erariale rilevando che l’Ufficio non aveva provato né la qualifica di amministratrice di fatto, né gli addebiti rivolti alla contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La pronuncia d’appello si fonda su due distinte rationes decidendi: da un lato la mancata prova della qualifica di amministratrice di fatto, dall’altro la mancata prova degli addebiti ascritti alla contribuente. Entrambe sorreggono autonomamente il rigetto dell’appello.

Il primo motivo, incentrato sulla congruità della motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972, non intercetta alcuna delle due rationes. La Corte regionale non ha affatto censurato la motivazione dell’atto impositivo, avendo piuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa. I riferimenti all’omessa notifica del processo verbale di constatazione sono volti a confortare la valutazione di carenza probatoria. Le considerazioni sull’efficacia probatoria privilegiata del processo verbale, pur volendo considerarle autonome, possono al più contestare la mancata prova della qualifica di amministratrice di fatto, ma non scalfiscono la statuizione sulla mancata prova degli addebiti.

Il secondo e il terzo motivo ruotano intorno alla sussistenza della qualità di amministratrice di fatto, deducendo la violazione dell’art. 2639 cod. civ. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. Essi però non si confrontano con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata prova degli addebiti, che è questione diversa dalla gestione di fatto della società.

L’accoglimento di uno di questi motivi, colpendo una sola delle due rationes, non potrebbe condurre all’accoglimento del ricorso. La Corte richiama il principio per cui è indispensabile che il soccombente censuri tutte le rationes e che le censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019). Il ricorso è pertanto inammissibile e viene rigettato, senza pronuncia sulle spese essendo la parte intimata rimasta tale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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