Esenzione IVA trasporto marittimo con contratto a soggetto diverso dal viaggiatore (Cass. civ. Sez. V n. 25659 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le norme che stabiliscono esenzioni vanno interpretate in senso restrittivo, ma le operazioni esenti devono essere riguardate nella loro dimensione oggettiva, senza che assuma rilievo la volontà soggettiva delle parti né l’identità del committente. L’esenzione del trasporto marittimo di persone, di cui all’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. 633/1972 nel testo anteriore alla l. 232/2016, non è esclusa dalla circostanza che la prestazione sia resa in favore di una società e non direttamente dei passeggeri. Qualora il rapporto integri gli estremi del mandato senza rappresentanza, operano i principi degli artt. 28 direttiva 2006/112/CE e 3, comma 3°, d.P.R. 633/1972: la finzione delle due prestazioni identiche consecutive impone che, se una è esente, lo sia anche l’altra.

Il Fatto

Un imprenditore individuale, titolare di un servizio di trasporto marittimo di passeggeri, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava, per il periodo d’imposta 2015, l’indebita deduzione di costi e l’omessa applicazione dell’IVA su prestazioni ritenute commerciali. La pretesa nasceva dal fatto che i servizi di trasporto erano resi non direttamente agli utenti, ma in favore di una società, in forza di un contratto che prevedeva l’applicazione dell’imposta.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente all’IVA. La CGT di secondo grado rigettava l’appello principale del contribuente, accoglieva quello incidentale dell’Ufficio ed escludeva l’esenzione per difetto di rapporti diretti con i passeggeri, disponendo la rideterminazione in minus della base imponibile e l’annullamento delle sanzioni. Entrambe le parti ricorrevano in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale del contribuente, dal momento che il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l’esame del primo motivo principale dell’Ufficio. La questione riguarda l’applicabilità dell’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. 633/1972 nel testo applicabile ratione temporis.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la l. 232/2016 ha eliminato, per le operazioni dal 1° gennaio 2017, il riferimento ai mezzi di trasporto marittimo, poi recuperato in termini di aliquote agevolate. L’art. 36-bis d.l. 50/2022, norma di interpretazione autentica, ha precisato che le esenzioni si applicano alle prestazioni effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto e non ulteriori servizi non accessori.

Richiamata la giurisprudenza unionale (sentenza 18 gennaio 2001, causa C-83/99, e 4 settembre 2019, causa C-71/18, KPC Herning), la Corte ribadisce che le operazioni imponibili e, specularmente, quelle esenti devono essere valutate nella loro dimensione oggettiva, senza rilievo per la volontà soggettiva delle parti.

Nel caso esaminato la prestazione si esaurisce in un’attività di mero trasporto. Poiché il rapporto, secondo la stessa prospettazione dell’Ufficio, prevede che il trasportatore esegua il servizio per conto del committente su richiesta di quest’ultimo, la Corte lo riconduce alla figura del mandato senza rappresentanza, con applicazione dei principi degli artt. 28 direttiva 2006/112/CE e 3, comma 3°, d.P.R. 633/1972. Ne deriva la finzione delle due prestazioni consecutive: se è esente una delle prestazioni, lo è anche l’altra. Analogo principio opera nel meccanismo di ribaltamento tra consorziate ed ente appaltante.

Ulteriore conferma è offerta dall’art. 169, lett. v), d.lgs. 10/2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, che interpreta la disposizione nel senso dell’esenzione anche quando il trasporto è effettuato in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

Quanto al secondo motivo principale, la Corte rileva la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CGT ha annullato d’ufficio tutte le sanzioni, anche quelle relative alla deduzione dei costi, benché il contribuente non avesse formulato alcuna domanda in tal senso, essendosi limitato a invocare l’art. 12, comma 5°, d.lgs. 472/1997. Le condizioni di incertezza non possono essere rilevate d’ufficio, ma vanno allegate e provate dalla parte. Il primo motivo resta assorbito. Accolti il ricorso incidentale e il secondo motivo principale, la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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