Omessa pronuncia e motivazione apparente: rigetto implicito delle eccezioni (Cass. civ. Sez. V n. 25660 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omessa pronuncia, sanzionabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la mancanza di una statuizione espressa su una domanda o un’eccezione, quando la decisione adottata ne comporti necessariamente la reiezione, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto ogni volta che la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il vizio sussiste soltanto quando sia stata completamente omessa la decisione su un punto indispensabile alla soluzione del caso concreto. La motivazione apparente ricorre invece quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché costruita in modo da impedire ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
Il Comune di Pozzuoli aveva invitato una società al pagamento di una somma a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l’anno di imposta 2016, in relazione a unità immobiliari destinate al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 23, confermava la decisione di primo grado, ritenendo necessaria, ai fini dell’esenzione totale o parziale dal tributo, la previa denuncia della contribuente, nella specie omessa. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la motivazione apparente della sentenza d’appello. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava che il giudice d’appello non avesse esaminato le questioni relative al vizio di notificazione dell’avviso di accertamento, alla violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché all’eccezione di prescrizione quinquennale. La Corte disattende la censura sotto ogni profilo.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per integrare il vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione, ma occorre che sia stato del tutto omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Nel caso di specie il vizio di notificazione e la dedotta violazione dei principi di correttezza amministrativa risultano implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che ha respinto il ricorso esaminando profili di diritto comportanti necessariamente la reiezione di tali motivi, come chiarito da Cass. n. 1525/2019 e dal richiamato Cass. n. 23217 del 2022.
Quanto alla censura riferita alla mancata valutazione degli argomenti prospettati dalla parte, la Corte la qualifica come oltremodo sommaria e generica, attenendo al percorso motivazionale e non al vizio di omessa pronuncia, che deve riguardare una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata.
Sull’eccezione di prescrizione, i giudici di legittimità rilevano che essa avrebbe dovuto essere riproposta quale specifico motivo d’appello ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 346 cod. proc. civ., non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese di primo grado. Nel merito, l’eccezione è comunque infondata, poiché richiama un’annualità diversa da quella dell’avviso e il termine quinquennale non risulta compiuto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la motivazione apparente della sentenza regionale. La Corte ricostruisce la nozione di motivazione solo apparente richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, secondo cui il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Nella specie la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la normativa sui rifiuti speciali, ha indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento, sicché essa assolve al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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