Utili accantonati non imponibili per la gestione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25781 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata, e sia perciò tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti, deve versare il contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dichiarata da questi ai fini IRPEF. Costituisce presupposto indefettibile dell’imponibile contributivo l’imputazione del reddito al socio, che si realizza con la percezione degli utili o con l’opzione per il regime di imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In difetto di tali presupposti gli utili accantonati a riserva restano estranei alla base imponibile e non possono essere assoggettati a contribuzione in quanto meramente “conseguibili”. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.

Il Fatto

Un lavoratore autonomo, socio e amministratore di una s.r.l. con quota di partecipazione pari al 95%, è iscritto alla gestione commercianti in ragione della propria partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’INPS gli aveva notificato comunicazioni di debito e un avviso di addebito per gli anni dal 2014 al 2016, pretendendo i contributi sulla parte eccedente il minimale, calcolata sugli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva, benché mai distribuiti.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano annullato le pretese contributive, escludendo dalla base imponibile i redditi accantonati e non imputati al socio; in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, l’Istituto era stato altresì condannato ad accreditargli dodici mesi di contributi utili a fini pensionistici. L’INPS ricorre per cassazione; il lavoratore resiste e propone ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina della base imponibile. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 aveva commisurato il contributo al reddito derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione; l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, ha poi rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Ne è derivato un ampliamento della base imponibile e, specularmente, di quella pensionabile, in armonia con l’art. 38, secondo comma, Cost.

Il richiamo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto di computare i redditi percepiti come socio di società di persone, imputati “per trasparenza” indipendentemente dalla percezione. Diversamente, il lavoratore già iscritto alla gestione commercianti non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti attività lavorativa.

Nella specie non si ravvisa un mero apporto al capitale: il lavoratore svolge attività nella s.r.l. e da essa scaturisce l’obbligo assicurativo. Le Sezioni Unite n. 3240 del 2010 hanno precisato che l’imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determina sulla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione.

Occorre allora chiarire a quali condizioni il reddito dichiarato dalla società si consideri attribuito al socio. Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF: ciò postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per l’imputazione “per trasparenza”. Solo con la percezione o con tale opzione il reddito è imputato al socio e può essere denunciato; in difetto, il reddito è riconducibile alla società. A sostegno militano il dato letterale, la riserva di legge dell’art. 23 Cost. e l’esigenza di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale, già evidenziata dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001.

La Corte respinge gli argomenti contrari: non decisivo il rilievo che la legge parli di redditi denunciati e non percepiti; non invocabile la finalità di ampliamento della base imponibile, circondata da limiti rigorosi; non dirimente l’esigenza antielusiva, poiché la mancata distribuzione non sottende di per sé intento fraudolento. Il ricorso principale è respinto. Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude che la compensazione delle spese sia sindacabile: la novità e l’obiettiva incertezza delle questioni trovano puntuale riscontro nella vicenda processuale, come conferma la scelta di rimettere la causa alla pubblica udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *