Cessata la materia del contendere, censure sulla delibera condominiale inammissibili (Cass. civ. Sez. II n. 25790 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la delibera assembleare impugnata viene revocata e sostituita da altra di identico contenuto, previa rimozione della causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Contro tale pronuncia la parte soccombente può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l’esistenza del presupposto che la giustifica o la regolamentazione delle spese di lite. È invece precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, in particolare quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. La legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. costituito proprio dall’accertamento dei vizi della deliberazione.

Il Fatto

Un condomino impugnò dinanzi al Tribunale di Alessandria la delibera assembleare che aveva approvato l’installazione di un ascensore nell’androne condominiale. Deducendo l’indeterminatezza dell’oggetto e, in subordine, l’annullabilità per lesione del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell’edificio.

Nella resistenza del Condominio, il Tribunale rilevò che la delibera era stata revocata e sostituita da una successiva, dichiarò la cessazione della materia del contendere e condannò il convenuto alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte d’appello, in riforma, condannò l’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi per due terzi, compensando il residuo terzo. Il condomino ricorse per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi, accomunati da un profilo di inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., dopo aver respinto l’eccezione di carenza di interesse del controricorrente. Su quest’ultimo punto ribadisce che la legittimazione del condomino non richiede la prova di uno specifico interesse, come affermato da Cass. n. 16654/2024, n. 1367/2023 e n. 9387/2023.

Il principio decisivo è richiamato da Cass. n. 16397/2025: quando la delibera viene sostituita con altra di identico contenuto, previa rimozione della causa di invalidità, la parte può dolersi della pronuncia di cessazione solo per contestare il presupposto o le spese, restando preclusa ogni censura sul merito o sull’invalidità. Poiché la statuizione di cessazione non è stata impugnata, essa è coperta da giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.

Spetta al giudice che dichiara la cessazione delibare il fondamento della domanda ai soli fini delle spese secondo la soccombenza virtuale. Tale apprezzamento di fatto è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia formalmente illogica o giuridicamente erronea.

Nel caso concreto il ragionamento della Corte territoriale è immune da vizi: la determinatezza dell’oggetto è desunta dal verbale scritto e dalla documentazione tecnica; la mancata contestazione in assemblea è usata quale mera conferma dell’infondatezza, non come decadenza; le indicazioni sui documenti esaminati sono idonee a far conoscere il percorso logico; la revoca della delibera non integra acquiescenza né ammissione di responsabilità.

Quanto al mancato esame degli ulteriori profili di invalidità, la Corte osserva che la delibazione funzionale alla sola pronuncia sulle spese non impone un esame analitico del merito, venuto meno per effetto della cessazione della materia del contendere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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