Omessa pronuncia e assorbimento improprio: la CTR deve indicare i presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 26146 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assorbimento, proprio o improprio, della domanda o della questione non può essere dichiarato in modo implicito: la relativa declaratoria esige che il giudice indichi specificamente i presupposti in fatto e in diritto che la giustificano. L’assorbimento proprio postula che la decisione della domanda assorbente renda superflua quella della domanda assorbita, con sopravvenuta carenza di interesse; l’assorbimento improprio presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto. Ove tale indicazione manchi, si configura omessa pronuncia e la decisione è nulla sul punto. In tema di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, non sono più deducibili i vizi di contraddittorietà e insufficienza: il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili per operazioni ritenute inesistenti, quote di ammortamento e ulteriori costi riferiti a immobili reputati non strumentali. La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che riuniva i giudizi e accoglieva i ricorsi con annullamento degli avvisi.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava integralmente la decisione. La Cassazione, con una prima ordinanza, accoglieva il ricorso della società limitatamente all’omessa pronuncia sulle quote di ammortamento e alla mancata valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, cassando con rinvio. In sede di riassunzione la Commissione regionale rigettava il ricorso, dichiarando legittimi gli avvisi. Avverso tale pronuncia la contribuente propone un nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia su specifici motivi. Deduce che la Commissione regionale non avrebbe esaminato le deduzioni contenute nella memoria depositata nel giudizio di rinvio, con particolare riferimento alla sopravvenuta sentenza penale assolutoria, divenuta cosa giudicata, che avrebbe accertato l’esistenza di un contratto di fornitura di servizi e di un rapporto stabile di collaborazione tra il prestatore e la società, escludendo la fondatezza della pretesa tributaria fondata sulla ritenuta inesistenza delle operazioni.

La Corte reputa il motivo fondato. La questione, introdotta in sede di riassunzione, risultava potenzialmente decisiva rispetto alle contestate operazioni inesistenti, sicché non poteva invocarsi un assorbimento né proprio né improprio. Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 26507/2023; Cass. n. 12193/2020), il Collegio ribadisce che la declaratoria di assorbimento implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano. Poiché la pronuncia impugnata aveva del tutto omesso la trattazione del profilo relativo agli effetti della sentenza penale, l’illegittimo assorbimento si traduce nel vizio di omessa pronuncia e comporta la nullità della decisione sul punto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, erronea e apparente motivazione circa fatti decisivi, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in ordine alla strumentalità degli immobili, alla mancata valutazione delle dichiarazioni sostitutive e alla pluralità di elementi indiziari offerti sull’effettività delle prestazioni fatturate. Il motivo è dichiarato inammissibile. Dopo la riformulazione della norma ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 7090/2022).

Nel caso concreto la Commissione regionale aveva esaminato separatamente la strumentalità degli immobili e l’effettività delle prestazioni, indicando per ciascun profilo gli elementi ritenuti decisivi: l’assenza di prova sulla destinazione dei beni, l’ubicazione di uno di essi in un residence turistico, la concessione in comodato degli altri, l’inidoneità degli elementi addotti a superare la presunzione di fittizietà fondata sull’assenza in capo all’emittente di una struttura organizzativa adeguata. La doglianza della ricorrente investe dunque la valutazione delle risultanze probatorie e mira a un’inammissibile rivalutazione del merito.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *