Requisiti IAP cumulativi e onere della prova a carico dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26221 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale non sono alternativi, ma devono coesistere tutti. L’INPS, che ha il potere di verificare la sussistenza dei requisiti e di contestarne la pretesa insussistenza, ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento. La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. L’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico determinato, non le singole risultanze istruttorie complessivamente apprezzate.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per accertamento negativo avverso un verbale unico di accertamento e notificazione INPS con cui veniva annullata la sua iscrizione negli archivi dell’Istituto quale imprenditore agricolo professionale, sin dalla origine, disposta la sua iscrizione nella gestione commercianti e quella dei familiari quali coadiutori, e intimato il pagamento di contributi e somme aggiuntive.
Il Tribunale di Verbania accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Torino, in riforma, accoglieva l’impugnazione dell’INPS e respingeva il ricorso di primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato il verbale e le dichiarazioni raccolte senza rispettare il riparto dell’onere probatorio. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata muove dal riconoscimento del potere dell’INPS di esercitare le verifiche e di contestare l’insussistenza dei requisiti, con correlativo onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento. La Corte d’Appello ha dunque correttamente applicato il riparto e proceduto ad ampia disamina del materiale istruttorio.
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando la censura investa la valutazione delle prove, sindacabile nei ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 13395 del 2018). Il motivo è inoltre inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, essendo posto in discussione il complessivo esame delle risultanze istruttorie e non un singolo fatto storico (Cass. n. 10525 del 2022).
Il secondo motivo è inammissibile: pur deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, lamenta una violazione di legge generica e contesta l’apprezzamento delle prove. Il ricorrente non può contrapporre una diversa ricostruzione fattuale, essendo l’apprezzamento dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 32505 del 2023; Cass. n. 10927 del 2024).
Il terzo motivo è infondato nel merito: i requisiti indicati dalla legge non sono alternativi ma devono coesistere tutti per riconoscere la qualifica. Il tenore testuale dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 — che richiede il possesso di conoscenze e competenze professionali, la dedizione ad attività agricole per almeno il cinquanta per cento del tempo di lavoro e il conseguimento di almeno il cinquanta per cento del reddito globale da lavoro — autorizza questa sola interpretazione.
Il quarto motivo è inammissibile: sollecita una rivalutazione della prova già condotta e deduce l’omesso esame di un fatto decisivo non indicato nella sua individualità storica. Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico determinato, decisivo e oggetto di discussione (Cass. n. 2961 del 2025; Cass. n. 17005 del 2024). Il ricorso è integralmente respinto.
Nota della Redazione
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