Giudicato interno sul requisito oggettivo di iscrizione alla gestione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26218 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali, la statuizione del giudice di primo grado che escluda il requisito oggettivo dell’iscrizione alla gestione commercianti, non censurata con l’appello dall’ente previdenziale, passa in giudicato interno. Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio l’giudicato interno, con conseguente caducazione delle statuizioni di secondo grado che, sul medesimo rapporto, abbiano diversamente accertato i presupposti dell’iscrizione. L’obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata e in quella commercianti presuppone la partecipazione personale del socio all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, con onere probatorio a carico dell’INPS, rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione davanti al giudice del lavoro avverso due avvisi di addebito notificati dall’INPS, aventi ad oggetto il pagamento di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per gli anni 2016 e 2017 e per gli anni dal 2007 al 2011. Il ricorrente contestava l’iscrizione d’ufficio, deducendo di essere amministratore di due società e di svolgere, quale occupazione prevalente, altra attività con iscrizione alla gestione separata. Chiedeva pertanto l’annullamento degli avvisi e la restituzione delle somme già versate.
Il Tribunale accoglieva le opposizioni, escludendo sia il requisito soggettivo rispetto a una delle società, sia il requisito oggettivo rispetto all’altra, attesa la sola attività di locazione di immobili propri. La Corte d’Appello, su impugnazione dell’INPS, riformava la decisione e respingeva le domande del contribuente. Questi ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione della normativa sull’iscrizione obbligatoria, errata distribuzione dell’onere probatorio e omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla restituzione dei contributi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia di art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e di art. 1, commi 203 e 208, legge n. 662/1996. La doppia iscrizione del socio amministratore di società di capitali è consentita a condizione che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e preponderanza, non essendo sufficiente l’espletamento formale delle funzioni di amministratore. Il giudice di merito deve accertare in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti e l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, rilevando la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti e collaboratori e le mansioni svolte.
Quanto alla prima società, la Corte ritiene la sentenza d’appello esente da censure. Il riconoscimento del requisito soggettivo in capo al contribuente costituisce apprezzamento in fatto, adeguatamente motivato e sottratto al sindacato di legittimità. Il primo motivo è pertanto infondato sul punto.
Diversa è la soluzione per la seconda società. Il Tribunale aveva escluso, con autonoma statuizione, l’esercizio in concreto di un’attività commerciale, essendosi la società limitata alla locazione di immobili propri e alla percezione dei canoni. L’INPS, nell’interporre appello, non aveva specificamente censurato tale passaggio motivazionale. Ne consegue che sul punto si è formato il giudicato interno, rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, con caducazione del rilievo del requisito soggettivo, sul quale peraltro difetta specifica statuizione della Corte territoriale.
L’accoglimento del primo motivo nei limiti indicati travolge anche il terzo, che censura l’omessa pronuncia sull’appello incidentale in tema di restituzione dei contributi. Su tale domanda dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio con riguardo agli importi eventualmente versati per la seconda società. Il secondo motivo, incentrato sull’onere della prova, resta invece privo di rilevanza, stante il rigetto in parte qua del primo motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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