Presunzione distribuzione utili extracontabili e costi indeducibili non retroattiva (Cass. civ. Sez. V n. 26234 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera non solo in presenza di ricavi occultati o di costi fittizi, ma anche quando il maggior reddito accertato in capo alla società derivi da costi effettivamente sostenuti e tuttavia indeducibili per inerenza o competenza: la rettifica incrementa il reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato e tale maggiore reddito si presume distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva la prova contraria. L’art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che tipizza i presupposti oggettivi della presunzione limitandoli ai componenti reddituali positivi non contabilizzati e non dichiarati e ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti, non ha natura di norma di interpretazione autentica e, in assenza di espressa previsione retroattiva, non si applica ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, ancorché ancora sub iudice.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di una società di capitali e, per l’effetto, del suo socio unico. L’Ufficio rideterminava in aumento i redditi della società, con un maggior imponibile scaturente dal recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili, e imputava al socio il maggior reddito da partecipazione in proporzione alla quota, applicando l’art. 47, primo comma, d.P.R. n. 917/1986 in combinato disposto con il D.M. 02/04/2008.
Il contenzioso societario si concludeva in secondo grado con parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Il socio impugnava a sua volta l’atto a lui destinato; la CTP di Roma riduceva il maggiore reddito accertato, ma la CTR del Lazio, preso atto dell’esito del giudizio societario, riformava la decisione e riteneva legittimamente accertati i redditi imputabili al socio sulla base del quantum stabilito a carico della società. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente sostiene che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non sarebbe applicabile quando l’accertamento societario si fondi sul disconoscimento dell’inerenza o della competenza di costi certi ed effettivi, e non su ricavi occulti o costi fittizi. La Corte respinge la censura. Le voci recuperate incidono direttamente sull’imponibile sociale: l’indeducibilità dei costi determina l’incremento dell’imponibile e, secondo l’orientamento applicabile ratione temporis, consente di presumere la formazione di un maggior utile distribuibile ai soci, salva la prova contraria.
Il Collegio richiama il principio già enunciato dalla Sezione, secondo cui anche i costi indeducibili, quale che sia la ragione dell’indeducibilità, non rilevano in diminuzione del reddito fiscale determinato sulla base del risultato civilistico, secondo il principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917/1986. Eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità di ricavi contabilizzati, un aumento del reddito d’impresa e, per la presunzione operante nelle società a ristretta base, dei soci. Nel percorso argomentativo la Corte richiama, tra le altre, Cass. Sez. 5 n. 10679 del 2022, Cass. sez. 5 n. 17959 del 2012 e, più di recente, Cass. n. 17809 del 2026.
La Corte affronta poi d’ufficio il tema della nuova disciplina. L’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, non si applica ai periodi d’imposta anteriori, non essendo prevista alcuna efficacia retroattiva. Il contribuente, nella memoria, ne invocava una valenza interpretativa o ricognitiva dell’acquis giurisprudenziale precedente. La tesi è respinta: prima dell’intervento normativo la presunzione trovava fondamento nelle presunzioni semplici degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con il fatto noto costituito dalla ristrettezza dell’assetto societario.
La nuova norma introduce requisiti tassativi e innovativi — il concorrente requisito della mancata contabilizzazione e dichiarazione dei componenti positivi e la limitazione dei negativi ai soli costi inesistenti — che tipizzano i presupposti oggettivi e superano la casistica giurisprudenziale attraverso una fattispecie vincolata. La discontinuità rispetto alla lettura ordinamentale precedente osta alla qualificazione come norma di interpretazione autentica.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa doppia imposizione per imputazione del reddito al lordo delle imposte accertate in capo alla società, è infondato: il divieto dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973 postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto, evenienza esclusa dalla diversità dei soggetti passivi. Il terzo motivo, che denuncia motivazione apparente, è inammissibile e comunque infondato: la CTR ha dato conto dell’apprezzamento sull’inconferenza degli elementi addotti, e la censura tende a un nuovo esame delle risultanze istruttorie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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