Riassunzione davanti al giudice indicato rende incontestabile la competenza (Cass. civ. Sez. V n. 26236 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove il giudice dichiari la propria incompetenza indicando la commissione ritenuta competente e la parte riassuma il giudizio davanti a quest’ultima, l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione designata divengono incontestabili, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice originario perde definitivamente la potestas iudicandi e non può pronunciare la sentenza di merito. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in deroga all’art. 42 c.p.c., prescrive che l’incompetenza sia dichiarata con sentenza, ma il provvedimento adottato in forma di ordinanza con contestuale rinvio a nuovo ruolo produce comunque l’effetto di spogliare il giudice del potere di decidere. La sentenza emessa dal giudice ormai privo di competenza è viziata e va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c..
Il Fatto
L’Ufficio notificava a un socio di una società a ristretta base sociale un avviso di accertamento, emesso in conseguenza di altro accertamento nei confronti della società e recante la rettifica del reddito di partecipazione. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, riproducendo le difese già svolte dalla società.
La commissione adita, rilevata la pendenza davanti alla commissione di altra sede del ricorso della società, riteneva necessario che il giudizio spettasse a quest’ultima e rinviava la causa a nuovo ruolo. Il contribuente riassumeva il giudizio davanti alla commissione indicata. Nel frattempo la commissione originaria accoglieva il ricorso, ritenendo che dall’annullamento dell’accertamento societario discendesse automaticamente quello verso il socio. La commissione regionale, in appello, dichiarava cessata la materia del contendere. L’Ufficio ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il quesito centrale riguarda gli effetti del provvedimento con cui la commissione provinciale, dopo aver dichiarato la competenza di altra commissione, aveva poi deciso nel merito il ricorso originario. Occorre stabilire se, a seguito di quella pronuncia e della riassunzione davanti al giudice indicato, la commissione di origine conservasse ancora il potere di decidere.
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile. La Commissione tributaria provinciale, pur adottando la forma dell’ordinanza, aveva dichiarato la competenza della commissione di altra sede, ravvisando implicitamente un litisconsorzio necessario tra società a ristretta base sociale e soci. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive che l’incompetenza sia dichiarata con sentenza, in deroga all’art. 42 c.p.c., ma la forma adottata non muta gli effetti sostanziali.
Nel processo tributario non trovano applicazione le disposizioni generali sul regolamento di competenza. La sentenza che dichiara l’incompetenza si impugna con l’appello; la parte che intenda contestarla non può però riassumere davanti al giudice indicato, perché la riassunzione rende incontestabili sia l’incompetenza dichiarata sia la competenza della commissione designata. La norma è esplicita: la sentenza di incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione indicata, se il processo viene riassunto.
Il contribuente aveva dunque due alternative: appellare la decisione di incompetenza oppure adeguarsi all’ordine e riassumere. Aveva scelto quest’ultima via, così come l’altro socio. Ne deriva che la sentenza di merito è stata pronunciata quando la commissione di origine si era già spogliata del potere di decidere, e l’improprio rinvio a nuovo ruolo non consente una lettura diversa.
La commissione regionale, pur sollecitata con specifico motivo, non ha rilevato il difetto di potestas iudicandi e ha dichiarato la cessata materia del contendere. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito sin dal primo grado. Le spese sono compensate, stante la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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