Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 26379 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, verificatasi dopo la proposizione del ricorso per cassazione, ne determina l’inammissibilità e non già l’estinzione del giudizio. Quando il ricorrente alleghi la definizione agevolata della pretesa tributaria senza produrre la documentazione relativa al suo perfezionamento, il giudice non può dichiarare l’estinzione; tuttavia, se dagli atti risulta lo sgravio integrale della cartella impugnata e il contribuente non insiste per la decisione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale declaratoria consegue la compensazione integrale delle spese di lite. La causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso esclude inoltre i presupposti per imporre il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale notificata per la riscossione di una somma dovuta a titolo di Irpef, addizionali, sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2006, in forza di un avviso di accertamento relativo a redditi di partecipazione tratti dal socio dall’utile extracontabile di una società.

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per difetto di motivazione della cartella. La CTR aveva poi accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria, ritenendo la motivazione adeguata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more, con memoria illustrativa, ha riferito di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver perso l’interesse al ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità o estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’istanza di estinzione del giudizio formulata dal ricorrente, fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla presentazione della domanda di definizione agevolata relativa alla cartella impugnata.

Il ricorrente non ha prodotto in giudizio la documentazione relativa al perfezionamento della procedura di definizione agevolata e, pertanto, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Il contribuente, tuttavia, non ha insistito per la decisione del ricorso.

Dal documento relativo all’interrogazione della banca dati dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, allegato alla memoria illustrativa, risulta essere intervenuto lo sgravio integrale della cartella impugnata, che ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso per cassazione.

Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, avuto riguardo all’andamento del giudizio.

La Corte precisa infine che, nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto Cass. Sez. U. n. 19976 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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