Il comodato prosegue dopo la morte del comodante se il comodatario mantiene il possesso (Cass. civ. Sez. 5 n. 7786 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario, se il comodatario o i suoi eredi mantengono il potere di fatto sulla cosa e non interviene richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, il rapporto si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche nei confronti dei successori del comodante. Ne consegue che il contratto non si risolve automaticamente per effetto della morte del comodante. È, inoltre, legittimo l’accertamento induttivo condotto, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo questo inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del c.d. reddito agrario di cui all’art. 32, commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l’unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi di un imprenditore agricolo per l’anno 2007, contestando la corretta applicazione del regime previsto dall’art. 34 del d.P.R. n. 917/86 per gli imprenditori agricoli. L’Ufficio sosteneva che l’uva di proprietà di terzi sarebbe stata pari o superiore a quella prodotta in proprio, facendo venir meno il requisito della prevalenza di cui all’art. 32, lett. c), d.P.R. n. 917/86. La natura di reddito agrario doveva quindi essere disconosciuta, tassando i ricavi come reddito di impresa ordinario.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, escludendo dal novero delle uve prodotte in proprio quelle provenienti da un fondo condotto in base a un contratto di comodato, ritenuto cessato con la morte del comodante. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di giudicato, osservando che la prevalenza dell’attività di produzione delle uve rispetto al commercio non è un elemento permanente e può variare di anno in anno. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, è stato dichiarato inammissibile: una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere posta per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali. Nel caso di specie, la censura mirava a una inammissibile rivalutazione dell’accertamento di fatto.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di morte del comodante o del comodatario, se il comodatario o i suoi eredi mantengono il potere di fatto sulla cosa in assenza di richiesta di rilascio, il contratto si intende proseguito con le caratteristiche originarie anche nei confronti dei successori. Il comodato, quindi, non poteva ritenersi risolto automaticamente con la morte del comodante, e la questione della sua durata dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del terzo e del quarto. Il quinto motivo è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha chiarito che l’accertamento induttivo è legittimo anche nei confronti di chi esercita attività agricola e le speciali previsioni sulla determinazione del reddito agrario non sono l’unica regola per censire la redditualità generale del contribuente. La palese contraddizione tra la modesta entità dei redditi dichiarati e la documentazione acquisita presso enti pubblici rende ammissibile l’accertamento induttivo.
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Nota della Redazione
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