Verifiche della Direzione regionale antifrode legittime e motivazione acritica in appello (Cass. civ. Sez. V n. 26397 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I poteri di verifica delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate in materia di lotta antifrode, disciplinati dall’art. 83, commi 5 e seguenti, del d.l. n. 112 del 2008, trovano fondamento in una norma primaria e nell’autoregolamentazione riconosciuta alle agenzie fiscali dal d.lgs. n. 300 del 1999, con la conseguenza che non sussiste alcun difetto di competenza funzionale nei provvedimenti impositivi fondati su tali verifiche. L’art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, non ha attribuito alle Direzioni regionali una competenza prima inesistente, ma ha fondato su fonte primaria un riparto già esistente sul piano regolamentare. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma è cassata quando il giudice del gravame aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza vagliare i motivi di impugnazione, con conseguente difetto di motivazione.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale della Direzione regionale della Toscana — Ufficio antifrode, conclusa con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006, ai fini IRES, IRAP e IVA, fondati sull’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, accoglieva parzialmente l’impugnazione solo per l’inapplicabilità del raddoppio dei termini ai fini IRAP, rigettando le ulteriori doglianze. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che gli avvisi si fondavano su verbali redatti da un ufficio privo della competenza funzionale allo svolgimento dell’attività ispettiva. La Corte respinge la censura, ritenuta erroneamente rubricata, ma vertente in realtà sulla ripartizione di competenze delle Direzioni regionali.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 300 del 1999 ha attribuito alle agenzie fiscali un potere di autoregolamentazione, disciplinando l’articolazione degli uffici con disposizioni interne. Su questa base il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia ha previsto che le Direzioni regionali svolgano attività operative di particolare rilevanza nei settori dell’accertamento, e con provvedimento del Direttore ne è stata stabilita esplicitamente la competenza all’attività di verifica.

La Corte esclude il contrasto con i principi costituzionali in tema di riserva di legge e di tutela del domicilio, osservando che la ripartizione delle competenze costituisce diretta attuazione dei poteri conferiti dal d.lgs. n. 300 del 1999. L’abrogazione dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993 non ha amputato i poteri delle Direzioni regionali, risultando gli accessi, ispezioni e verifiche già attribuiti ex lege all’Agenzia nel suo complesso.

Quanto all’art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, la Corte ribadisce che il legislatore non ha introdotto una competenza prima inesistente, ma ha fondato su norma primaria il riparto, istituendo una riserva esclusiva di competenza in favore della Direzione regionale, già titolare per disposizione regolamentare della competenza istruttoria. I richiamati precedenti (Cass. n. 33289/2018, Cass. n. 21694/2020, Cass. n. 25105/2025) confermano tale indirizzo, esteso dalla più recente Cass. n. 9775/2026 anche alle verifiche antifrode. Nel caso di specie l’attività si colloca proprio in quest’alveo, senza alcun difetto di poteri.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un punto decisivo. La Corte accoglie la censura: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma va cassata quando il giudice territoriale aderisce in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza valutare l’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 32224/2025). Il giudice di secondo grado si è limitato a richiamare la decisione di primo grado, senza esaminare le contestazioni sulla natura dei rapporti, sull’oggetto delle fatture, sull’impiego di personale proprio e sugli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza: profili ritualmente riproposti e potenzialmente decisivi. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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