Definizione agevolata e rinuncia al giudizio: motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 26399 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, non implica di per sé rinuncia al giudizio; l’estinzione del processo non può essere desunta da un asserto apodittico. È affetta da nullità per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere senza indicare la norma né le circostanze di fatto da cui desume la rinuncia, tanto più quando pende, in un separato procedimento dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e con carattere pregiudiziale, l’impugnazione del diniego opposto dall’Ufficio alla definizione. Sussiste l’interesse a impugnare, ex art. 100 c.p.c., quando la pronuncia di estinzione, lungi dal decidere nel merito, rechi alla parte un pregiudizio suscettibile di passare in giudicato, privandola di un’utilità conseguibile solo mediante l’intervento del giudice.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Reggio Calabria l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato ai fini IRPEF per il 2012. Disattesi i motivi, il giudice rideterminava le sanzioni, prendendo atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Nel successivo giudizio d’appello il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022. L’Ufficio notificava diniego, ritenendo insufficiente il pagamento della prima rata per l’illegittimo scomputo delle somme versate per la definizione delle sanzioni. Il contribuente impugnava il diniego in un procedimento separato, non riunito a quello principale. La CGT di secondo grado dichiarava estinto il giudizio d’appello, sul presupposto che la definizione agevolata comportasse rinuncia al giudizio, e poi dichiarava cessata la materia del contendere anche sull’impugnazione del diniego, ritenendo il giudizio principale definito con sentenza non impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone d’ufficio la riunione dei due ricorsi, fra loro connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, per il rapporto di pregiudizialità fra la decisione sul diniego di definizione agevolata e quella sull’atto impositivo. L’istituto della riunione, disciplinato dall’art. 274 c.p.c., opera anche in sede di legittimità, sia per più sentenze d’appello nel medesimo giudizio sia per più ricorsi contro sentenze emesse in giudizi diversi.

In via preliminare, la Corte afferma la sussistenza dell’interesse a impugnare in capo al contribuente. Il collegio regionale non aveva riunito i due procedimenti pendenti fra le stesse parti, che erano proseguiti separatamente e senza coordinamento. Il giudizio d’appello era stato definito con declaratoria di estinzione mentre pendeva, con carattere pregiudiziale, il procedimento sul diniego di condono.

L’art. 100 c.p.c., applicabile anche ai giudizi di impugnazione, richiede che dall’accoglimento del gravame derivi alla parte un’utilità giuridica concreta. Non basta il mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione priva di riflessi sulla decisione. L’interesse sussiste quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte e suscettibile di passare in giudicato. Quando il provvedimento non decide nel merito ma dichiara l’estinzione del processo, occorre considerare gli effetti pratici e il pregiudizio che il passaggio in giudicato può arrecare. Nella specie, il mancato accertamento dell’illegittimità del diniego ha privato il contribuente della possibilità di contestare la non debenza delle maggiori somme.

Nel merito, è fondato il terzo motivo del primo ricorso. Il laconico enunciato su cui poggia l’intera motivazione della sentenza — secondo cui la definizione agevolata presuppone la rinuncia al giudizio — è del tutto apodittico: il collegio regionale non ha indicato né la norma né le circostanze di fatto da cui ha desunto la rinuncia. La sentenza è quindi affetta da nullità per motivazione apparente, non rispettando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., la cui osservanza resta sindacabile anche dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

È fondato anche il primo motivo del secondo ricorso. La sentenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che il giudizio d’appello fosse definito con sentenza non impugnata. Ma quella pronuncia non poteva ritenersi definitiva, poiché alla data di deliberazione e di deposito non era ancora decorso il termine semestrale fissato dall’art. 327, primo comma, c.p.c. per proporre ricorso per cassazione o revocazione ex art. 395 c.p.c. Venuto meno l’unico argomento, la sentenza resta priva di giustificazione. La Corte cassa con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, nel rispetto del vincolo di pregiudizialità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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